Data: 16/05/2016 09:56:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La perdita della possibilit� di poter instaurare un rapporto affettivo con il parente, deceduto a seguito di un incidente stradale, va risarcita dall'assicurazione al familiare e il danno andr� liquidato a norma delle tabelle milanesi poich� sono idonee ad assicurare "maggiori esigenze di uniformit� decisionale".
Tuttavia, siccome il danno da perdita di chance non coincide completamente con quello che deriva dalla perdita di una relazione gi� esistente, � necessario evitare il rischio di una duplicazione risarcitoria: infatti, se si liquidasse sia il danno morale che quello da perdita del rapporto parentale si moltiplicherebbero le voci di danno in quanto "la sofferenza patita nel momento in cui la perdita � percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente e unilateralmente ristorato".
Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso, prima sezione, nella sentenza n. 180/2016 con cui il giudice ha accolto la domanda risarcitoria presentata dal fratello della vittima, deceduta a seguito di sinistro stradale, contro la compagnia assicurativa e la vettura coinvolta.
La compagna del padre del ricorrente, incinta alla trentesima settimana di gravidanza, era passeggera della vettura coinvolta nell'incidente: dopo il violento scontro con altro veicolo proveniente dall'opposta direzione di marcia, decedeva a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto.
Prima del decesso, alla vittima veniva praticato un cesareo d'urgenza, ma, nonostante l'intervento dei sanitari, la neonata moriva a sua volta a causa di un arresto cardio-respiratorio.
Il ricorrente, convivente con la propria madre separatasi dal marito, � il fratello unilaterale della bambina che chiede di essere risarcito per la perdita della familiare.
Il Tribunale veneto, dopo aver verificato la dinamica dell'incidente e acclarato la responsabilit� del conducente dell'autovettura coinvolta (e della compagnia assicurativa), accoglie la domanda ponendo a fondamento della decisione la circostanza che il ragazzo � stato privato della possibilit� di sviluppare un rapporto con la sorellina, nonostante egli conviva con sua madre.
Infatti, a fondare il pregiudizio lamentato basta la sola possibilit� che il ragazzo avrebbe potuto instaurare e vivere una relazione familiare con la bambina se questa fosse sopravvissuta.
Per quantificare il pregiudizio il Tribunale sceglie di ricorrere alle tabelle milanesi che, in quanto adottate dalla gran parte degli uffici giudiziari italiani, sono in grado di assicurare maggiori esigenze di uniformit� decisionale.
Il giudice precisa, tuttavia, che la perdita di chance di instaurare una relazione affettiva qualificata � solo parzialmente assimilabile alla perdita di una relazione gi� esistente: quindi, accogliendo la domanda, il Tribunale stabilisce che l'importo minimo del risarcimento deve essere ridotto del 40%.

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