Data: 26/04/2016 08:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Se nei giudizi che la vedono contrapposta ai cittadini Equitalia � rappresentata da un suo funzionario, ad essa non spetta alcun rimborso delle spese processuali per diritti e onorari.

Come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 8413/2016, depositata il 27 aprile e qui sotto allegata, il giudice pu� infatti condannare la parte soccombente solo alla rifusione dei costi vivi e certificati.

Nel caso di specie, tra i tantissimi motivi, un contribuente aveva impugnato la sentenza emessa in secondo grado dal Tribunale di Milano nella causa pendente con Equitalia anche per violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 del codice di procedura civile, dato che con tale pronuncia il giudice aveva condannato il cittadino soccombente a pagare le spese del primo grado di giudizio liquidando d'ufficio una somma pari a Euro 707 per diritti e onorari, in assenza di nota spese.

Nel fare ci�, tuttavia, non aveva tenuto conto del fatto che l'agente della riscossione, dinanzi al giudice di pace, era stato rappresentato da un proprio dipendente.

Accogliendo tale motivo di ricorso, la Corte ha evidenziato che quando l'autorit� amministrativa sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato non pu� ottenere che l'opponente/soccombente sia condannato a pagare i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato.

Le relative qualit�, infatti, difettano nel funzionario amministrativo che � presente nel giudizio.

Semmai possono esser liquidate solo le spese che l'autorit� ha effettivamente sostenuto, diverse da quelle generali e che risultino da un'apposita nota.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con eliminazione della statuizione circa la condanna alle spese nel giudizio di primo grado.


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