Data: 05/05/2016 16:00:00 - Autore: VV. AA.
Avv. Nicola Fiorillo - La fattispecie in questione attiene al delicato problema di stabilire, in caso di alienazione di un immobile che abbia subito danni ad opera di terzi, se il diritto al risarcimento del danno spetti a colui che era proprietario al momento in cui si è verificato l'evento dannoso ovvero a colui che è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento in cui viene promosso il giudizio. 
Secondo un primo orientamento del giudice di legittimità, il diritto al risarcimento si trasferirebbe con l'alienazione del bene.
Si faccia il seguente esempio: Tizio, proprietario del bene x, in seguito a danni riportati, ad opera di terzi, dall'immobile di sua proprietà, aliena il detto bene a Caio.
Stando a quanto affermato dall'orientamento sopra citato, la titolarità del diritto di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento spetterebbe, in seguito all'alienazione del bene, all'acquirente Caio.
Tale tesi reputa, in altri termini, come accessorio, rispetto al trasferimento della proprietà del bene, il diritto al risarcimento del danno subito dallo stesso.
Prevale ad oggi, tuttavia, l'orientamento contrapposto di altra giurisprudenza di legittimità, alla quale ha ritenuto di dover aderire la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016.
Ed invero, secondo tale ultimo filone giurisprudenziale il diritto al risarcimento del danno spetta a colui che è proprietario al momento in cui si verifica l'evento dannoso e, quindi, tenendo in considerazione l'esempio sopra riportato, segnatamente al sig. Tizio, anche dopo l'alienazione del bene.
La Corte, nella sua massima funzione nomofilattica, correttamente tiene distinte le due fattispecie: altro è l'alienazione della proprietà del bene, altro è il diritto al risarcimento dei danni ad esso cagionati.
In altri termini il diritto al risarcimento del danno non può essere ritenuto quale diritto accessorio della proprietà del bene poiché esso si sostanzia in un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale.
Di conseguenza, perché il diritto al risarcimento del danno sia trasferito unitamente alla proprietà del bene danneggiato, sarà necessario un apposito negozio di cessione del credito, disciplinato dagli artt. 1260 e ss. del codice civile.
In occasione della stipula del contratto di alienazione del bene danneggiato, pertanto, è da ritenersi che, nel silenzio delle parti, il prefato diritto resti in capo all'alienante. 
Avv. Nicola Fiorillo, avnicolafiorillo@gmail.com, LinkedIn: Nicola Fiorillo

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