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Data: 30/04/2016 10:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Quando effettua una dichiarazione di successione il privato ha un preciso obbligo di dichiarare il vero nelle autocertificazioni che vanno ad essa allegate. Tale atto, infatti, determina una serie di effetti pubblicistici di natura fiscale che gli conferiscono natura di atto pubblico. Qualsiasi dichiarazione contenente indicazioni difformi dalla realtà integra quindi gli estremi del delitto di falsità ideologica in atto pubblico. Per la Cassazione, del resto, la dichiarazione di successione non ha vita propria rispetto alle conseguenze pubblicistiche che produce e non è possibile guardare ad essa senza considerare la sua presentazione e l'attività che in essa svolge il pubblico ufficiale, ovverosia indipendentemente dalla natura e dalla funzione pubblica che essa assolve. Così, con la sentenza numero 17206/2016 depositata il 27 aprile (qui sotto allegata), i giudici di legittimità hanno rigettato le argomentazioni a tal proposito poste dai ricorrenti avverso la sentenza con la quale gli stessi erano stati condannati per falso ideologico, per aver attestato falsamente di essere gli eredi di una povera ultranovantenne deceduta qualche tempo prima che aveva lasciato un conto corrente in attivo e una casa nella capitale. I finti congiunti (portanti lo stesso cognome della defunta) avevano non solo confezionato un testamento olografo falso, ma si erano spinti a pubblicarlo presso un notaio, nel frattempo prosciugando il conto corrente della vecchietta e installandosi nell'abitazione. Dalla vicenda nasceva un contenzioso penale (ad opera dell'altra squadra di eredi veri) e tra le varie contestazioni (violazione di domicilio, falsità materiale, ecc.) spiccava proprio quella del falso ideologico in atto pubblico. Nel ricorso, in particolare, i falsi eredi si erano difesi tentando di suddividere la natura della dichiarazione di successione in due: nella fase procedimentale che precede l'intervento certificativo e/o autoritativo del pubblico ufficiale essa non avrebbe le caratteristiche di cui all'art. 2699 c.c. ma natura privata con conseguente impossibilità di configurare in questo segmento temporale il reato di falso. La natura pubblicistica, invece, verrebbe in rilievo solo nella fase successiva. Ma per gli Ermellini non è così: la dichiarazione di successione, per i motivi sopra visti, è sempre un atto pubblico. Il ricorso dei falsi eredi, per questo e per altri motivi, va rigettato e la condanna confermata. |
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