Data: 30/04/2016 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il congedo di maternità obbligatorio è prolungato soltanto se il parto è avvenuto in anticipo di oltre due mesiLo ha precisato la circolare INPS n. 69 del 28 Aprile 2016 (qui sotto allegata) che si è occupata di fornire istruzioni operative in ordine alle novità introdotte dal d.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 riguardante il congedo di maternità.

Secondo le modifiche apportate al Testo Unico maternità/paternita (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) l'astensione dal lavoro per le donne è di norma pari a cinque mesi che comprendono i due precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto.
La riforma, che interessa le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla Gestione separata, concede un prolungamento del periodo di congedo per i casi di parto fortemente prematuro, da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.

Il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Come chiarisce la circolare, la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all'interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: in tali situazioni, infatti, il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. 
Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
La domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va comunque sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

L'INPS precisa anche che gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide, come noto, con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo dello stesso al padre.

La riforma trova applicazione per quanto riguarda gli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015.
Per i parti verificatisi in data anteriore a questa, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l'indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

Prima che vengano approntate le procedure telematiche, durante questo periodo transitorio, le domande di maternità/paternità relative a parti fortemente prematuri vanno presentate in modalità cartacea, insieme al certificato medico di gravidanza, alla Sede INPS competente, oppure inoltrate alla Sede stessa tramite raccomandata A/R. 
Dovrà essere utilizzato a tal fine il mod. SR01 reperibile sul sito www.inps.it, sezione "modulistica".

In via del tutto eccezionale e provvisoria, sarà cura delle Sedi acquisire tali domande cartacee nella procedura gestionale "MALATTIA MATERNITA' LEGGE 104/92" o "PRESTAZIONI LAVORATORI PARASUBORDINATI".
Entro il prossimo mese di luglio, assicura la circolare, sarà data comunicazione dell'avvenuto aggiornamento delle applicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica. Aggiornata l'applicazione, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).

Tutte le notizie