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Data: 30/04/2016 06:10:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Canone Rai in bolletta guadagna l'approvazione del Garante della Privacy e del Consiglio di Stato, provvedimenti che dissipano alcune criticità emerse nei confronti del decreto che ha modificato la disciplina del canone tv. Tablet e Pc senza sintonizzatori non sono televisoriPalazzo Spada aveva richiesto in via principale di rivedere la definizione di apparecchio televisivo, necessaria per individuare quando è dovuto il pagamento del canone. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha chiarito di non aver potuto introdurre una disposizione chiarificatrice sul tema poiché, stante la continua evoluzione delle tecniche di trasmissione e ricezione del segnale televisivo, avrebbe rischiato di ingessare eccessivamente la definizione di apparecchio televisivo rendendola, di fatto, presta obsoleta. Il Ministero ha dunque inserito una nota tecnica, estranea al decreto ministeriale, in cui precisava che per dispositivo televisivo doveva intendersi un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Ancora, "per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema televisivo italiano per poter ricevere il relativo segnale TV". Ciò in sostanza esclude dal novero degli apparecchi televisivi alcuni dispositivi come tablet, pc, smartphone, eccetera, privi del sintetizzatori. Anche la visione di contenuti televisivi in streaming, pertanto, non rientra nel novero degli apparecchi televisivi. Per il Consiglio di Stato, anche senza la diretta introduzione di tale specificazione nel decreto, quanto comunicato dall'Amministrazione "risponde in ogni caso alle finalità di chiarezza informativa sottese al rilievo formulato". Soddisfacente anche la scelta del Mise di inserire, in una nota interpretativa, l'elenco dei dispositivi esclusi dal pagamento del canone tv. L'Amministrazione conferma, inoltre, che il canone è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi posseduti dal contribuenti, concetto che non è stato necessario recepire per il Ministero in quanto la legge n. 28/2015 si esprime in maniera sufficientemente chiara. Garante della Privacy favorevole "con riserva"Favorevole, con qualche riserva, anche il parere del Garante della Privacy sullo schema di decreto del Ministero riguardante il canone RAI in bolletta. Le principali criticità riguardano l'automatica attribuzione del canone all'utente intestatario della bolletta elettrica in qualità di residente: si rende necessario, afferma il Garante, una corretta e competa informazione per assicurare che i contribuenti siano consapevoli che i dati acquisiti al momento della stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica verranno utilizzati anche per l'addebito del canone. Servono, inoltre, chiarimenti, anche per quanto riguarda le modalità con cui tali dati potranno essere aggiornati o rettificati. Altri dubbi hanno riguardato l'efficienza del sistema informativo integrato (Sii) che sarebbe dovuto essere istituito secondo la disciplina ex art. 1-bis, Legge n. 105/10, ergo previo vaglio dell'autorità. Non essendo i dati gestiti dall'Acquirente Unico incrociabili con quelli dell'Anagrafe Tributaria, il Garante si riserva di verificare il funzionamento del sistema con separato procedimento. Il Ministro Padoan ha inoltre precisato che il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione è prorogato al 16 maggio 2016 e che nello stesso mese sarà effettuata una campagna informativa (sia tramite quotidiani e riviste che online e sui canali RAI) proprio sulle possibilità di esenzione dal pagamento del canone. Via libera dunque per il D.M. che presto dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale.
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