Data: 04/05/2016 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Se il lavoratore decide di congedarsi dal lavoro dopo aver consultato l'Inps per conoscere la propria posizione contributiva ma si accorge successivamente che i conteggi erano errati, l'ente deve risarcire il danno prodotto dall'operato del suo funzionario.

In un caso preso in esame dalla Corte di Cassazione un lavoratore, a causa di un'errata comunicazione da parte dell'istituto previdenziale, era rimasto per diversi mesi senza lavoro e senza pensione.

Desideroso di ottenere il giusto risarcimento per le conseguenze subite a seguito dell'errore, si � quindi rivolto alla giustizia che, in sede di merito gli ha dato torto. Il verdetto � stato per� ribaltato  in sede di legittimit�.

Con la sentenza numero 8604/2016, depositata il 2 maggio e qui sotto allegata, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha infatti sancito che se il lavoratore � indotto alle dimissioni da un comportamento colpevole dell'Inps, suo � il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

Tale risarcimento, pi� nel dettaglio, va quantificato tenendo conto delle retribuzioni perdute nell'arco temporale intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'effettivo conseguimento della pensione. Ci� in forza del completamento del periodo di contribuzione necessario grazie al versamento di contributi volontari.

Del resto l'Inps, ai sensi dell'articolo 54 della legge numero 88/1989, ha l'obbligo di comunicare i dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica all'assicurato che ne faccia richiesta e se la comunicazione � sbagliata occorre che si prenda le proprie responsabilit�, anche se su di essa mancava la sottoscrizione del funzionario.

I giudici hanno peraltro chiarito che la responsabilit� dell'istituto deve considerarsi di tipo contrattuale, derivando da un'obbligazione di origine legale e relativa a un rapporto intercorrente tra due parti. La conseguente applicabilit� dell'articolo 1218 del codice civile comporta che la prova che l'inadempimento � derivato da impossibilit� della prestazione derivante da causa a lui non imputabile spetta al debitore. Pertanto nel caso di specie, a fronte dell'erronea indicazione da parte dell'Inps del numero dei contributi versati, il lavoratore non aveva neanche l'onere di provare la colpa o il dolo dell'istituto.

Come se tutto ci� non bastasse, la Corte si � anche soffermata a chiarire che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino rappresenta uno dei fondamenti dello Stato di diritto ed � immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico. Di conseguenza, le amministrazioni sono tenute a non frustrare in alcun modo la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili.

Cos�, nel caso di specie a nulla rileva il fatto che l'assicurato non abbia chiesto aggiornamenti sulla sua situazione contributiva: il giudice del rinvio deve procedere a un nuovo esame della questione.


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