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Data: 10/05/2016 10:54:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non è possibile vagliare la corretta applicazione dell'esimente della legittima difesa, neppure sotto il profilo putativo, laddove dalle circostanze della vicenda non si comprenda se vi sia stato un pericolo attuale, su chi incombesse e se la colluttazione fisica fosse l'unica soluzione difensiva possibile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 18252/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso avanzato dal P.M. e dalla parte offesa contro la decisione del Giudice di Pace di Massa che aveva assolto l'imputato dal reato di lesioni. Per il Giudice, il comportamento dell'uomo era scriminato dalla causa di giustificazione della legittima difesa putativa poichè costui aveva ritenuto di dover intervenire a difesa di una giovane donna che si trovava in sua compagnia, che era stata convivente della parte offesa e aveva già patito atti persecutori (per tale ragione il Questore aveva emesso un provvedimento a suo carico un provvedimenti di tutela della donna). L'imputato colpiva quindi la parte offesa con un pugno al volto dopo un litigio verbale. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa si duole proprio del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, seppur putativa, posto che il giudice aveva applicato la scriminante in assenza del requisito della necessità di difendersi. Secondo il P.M. non era infatti emerso che la reazione fisica contro la persona offesa fosse l'unico modo per l'imputato per sottrarsi alla sua aggressione. Ritiene sbagliato anche che il giudice abbia ricavato il requisito della proporzionalità fra offesa e difesa dal fatto che l'imputato aveva contrastato l'azione offensiva con un solo colpo, ben assestato, considerando che costui praticava la boxe. Ciò, secondo il ricorrente, mostra un'evidente sproporzione delle forze e sarebbe stato logico e doveroso attendersi che l'imputato agisse con modalità meno traumatiche. Per gli Ermellini i ricorsi, promossi dal P.M. e parte civile sono entrambi ammissibili e fondati. I giudici evidenziano che la causa di giustificazione della legittima difesa ricorre, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., quando l'autore del fatto, altrimenti costituente reato, abbia agito per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. La Corte non può rivalutare il fatto così come ricostruito nella sentenza impugnata, posto che entrambi i ricorrenti, nell'assumere il travisamento della prova, non allegano gli atti dai quali tale vizio emergerebbe. Tuttavia, anche dalla mera lettura della sentenza impugnata, non si ravvisano secondo il Collegio gli elementi costitutivi della ritenuta scriminante. Non si comprende innanzitutto quale pericolo concreto incombesse sulla donna che se ne stava tornando a casa e che era stata semplicemente seguita dalla parte offesa. Inoltre, non è chiaro neppure in cosa fosse consistito l'atteggiamento aggressivo mostrato dall'imputato, né si comprende il contenuto e le ragioni della successiva lite verbale insorta fra i contendenti e il motivo per cui la stessa fosse poi degenerata in una colluttazione fisica e per iniziativa di chi dei due uomini. È quindi impossibile comprendere non solo se vi fosse stato un pericolo attuale, e su chi incombesse, ma anche se la colluttazione fisica fosse l'unica soluzione difensiva possibile. E tutto ciò impedisce anche di verificare se il pugno sferrato dall'imputato fosse proporzionato all'offesa, considerando anche che non emerge che nessuno degli altri protagonisti della vicenda abbia patito lesioni. Tutte queste circostanze, in sostanza, non consentono di vagliare la corretta applicazione del disposto dell'art. 52 cod. pen. neppure sotto il profilo previsto dall'ultimo comma dell'art. 59 cod. pen., posto che con si comprende da quali circostanze possa esser derivato l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato nel ritenere la donna in pericolo. Dovrà essere il giudice del rinvio a motivare più congruamente il giudizio alla luce dei fatti emersi.
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