Data: 05/05/2016 15:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternic�
di Roberto Paternic� - Il 7 Aprile 2016, Salvatore Rossi, direttore generale di Banca d'Italia, illustrava, in un convegno, le tematiche e le problematiche de "L'Unione Bancaria nel processo di integrazione europea".
Cos� argomentava sull'applicazione del "bail in": "�.Le prime applicazioni di questo schema, in Portogallo e in Italia, pur nella forma parziale vigente fino alla fine dello scorso anno (burden sharing), ne hanno mostrato limiti e rischi. Non � da discutere il principio, sacrosanto, della tutela del contribuente, ma se ne pu� e se ne deve discutere un'applicazione rigida e meccanica, in un contesto di tutela altrettanto rigida, quando non malintesa e analiticamente sbagliata, della concorrenza sul mercato bancario; come se le banche fossero imprese come tutte le altre, un supermercato o un'agenzia di pubblicit�; e non imprese che, pur agendo in concorrenza fra loro, si alimentano della fiducia dei risparmiatori, bene pubblico impalpabile e volatile, al cui venir meno la stabilit� dell'intero sistema finanziario, dunque dell'intera economia, � minacciata. Contribuenti e risparmiatori non sono razze tra loro aliene, sono, nell'insieme, la stessa comunit�, quella dei cittadini�. Il funzionamento dell'SRM (Single Resolution Board) si presenta pertanto non scevro da incognite."
"Le autorit� italiane (Banca d'Italia e MEF) avevano sostenuto, in via formale e con documenti presentati nel corso del negoziato tecnico sulla BRRD svoltosi nel 2013, la necessit� di applicare il bail-in soltanto a titoli di nuova emissione contenenti una espressa clausola contrattuale che riconoscesse alle autorit� il potere di svalutarli o convertirli al ricorrere delle condizioni di "risoluzione" �.. avevamo sostenuto la necessit� di differire al 2018 l'entrata in vigore delle nuove norme. Le obiezioni formulate nelle sedi tecniche, da noi e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non trovarono ascolto. La pressione politica proveniente dai paesi del Nord Europa prevalse."
Continua Rossi: "Il secondo degli assi portanti dell'Unione Bancaria, lo schema unico di tutela dei depositi, appare di l� da venire. �..L'EDIS (European Deposit Insurance Scheme, integralmente alimentato da risorse private, fornite da tutte le banche dell'area dell'euro) mira a creare un sistema mutualistico di assicurazione privata dei depositi, che farebbe perno sul Deposit Insurance Fund (DIF), al quale i fondi nazionali gi� esistenti trasferirebbero progressivamente le risorse raccolte dalle banche aderenti. � Il sistema unico di tutela dei depositi non c'� e le discussioni sul suo disegno sono ancora accese. L'Unione Bancaria finora realizzata non � dunque n� perfetta n� completa."
Mutuando, quindi, un graffito di Pompei si potrebbe aggiungere: "Chi ha in animo di amare far� bene ad andarsene dalla terra �della UE. Nessuno vorr� essere a tal punto barbaro da nuocersi deliberatamente".
Il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59 (GU n.102 del 3-5-2016) "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonch� a favore degli investitori in banche in liquidazione" dispone, anche, per:
- gli indennizzi per coloro che hanno acquistato le obbligazioni, entro il 12 giugno 2014, delle banche in risoluzione: Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e la presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidariet� e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data;

- il "Pegno mobiliare non possessorio";
- il Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato , il cd. "patto marciano".
La parola, ora, passa al Parlamento.
Dott.Roberto Paternico'



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