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Data: 13/05/2016 11:05:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il reato di frode informatica non può essere perseguito d'ufficio, senza querela di parte e in assenza di circostanze aggravanti, nonostante sussista la recidiva: questa, infatti, non è compresa nelle aggravanti che rendono la truffa perseguibile d'ufficio in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole e non incide sul fatto del reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva. In difetto di querela, pertanto, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale. Lo ha stabilito la Corte Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 18311/2016 (qui sotto allegata). Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile dai giudici di merito del delitto di frode informatica per aver utilizzato indebitamente la carta bancomat intestata ad altra persona per ricaricare la propria carta prepagata. I giudici dell'appello, reputando sussistente il delitto di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p., disattendevano la richiesta dell'appellante di riconoscere l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela sul rilievo che la recidiva contestata doveva ricondursi pacificamente nel novero delle circostanze aggravanti idonee a produrre effetti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 ter c.p. anche sotto il profilo della procedibilità del reato. Proprio su questo punto il ricorrente innesta la sua difesa evidenziando come la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Cassazione ha, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, escluso che la recidiva, inerendo esclusivamente alla persona del colpevole, potesse rendere perseguibile d'ufficio il reato di truffa. Ricorso che gli Ermellini considerano fondato chiarendo proprio che il delitto di cui all'art. 640 ter c.p. è perseguibile a querela, salvo che ricorra una circostanza aggravante. Il costante orientamento della Corte viene condiviso, anche nel caso di specie, precisando che la recidiva non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d'ufficio il reato di truffa, giacché inerisce esclusivamente alla persona del colpevole senza incidere sul fatto del reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva. La procedibilità d'ufficio permane, tuttavia, in presenza di circostanze aggravanti anche nel caso del reato di fronte informatica, successivamente introdotto. Circa la questione della recidiva, le Sezioni Unite ebbero modo di affermare che questa non è compresa nelle circostanze aggravanti che rendono la truffa perseguibile d'ufficio, posto che essa inerisce esclusivamente alla persona del colpevole non incidendo sul fatto. Questo particolare regime trova la propria ratio nella rilevanza degli aspetti civilistici sottesi al reato di truffa i quali, pero, in presenza di aggravanti, non possono prevalere sugli interessi pubblicistici: in altre parole, la truffa non è considerata una vicenda eversiva dell'ordine economico, ma piuttosto un fenomeno di valore meramente intersoggettivo, lesivo di un interesse meramente privato. Da qui, anche la logica della avulsione di un'aggravante sui generis come la recidiva dal novero di quelle per le quali si giustificherebbe il regime della procedibilità ex officio Nel caso di specie, risultando incontestato che la persona offesa non ha sporto alcuna querela nei confronti del ricorrenti, essendosi limitata a presentare denuncia ai Carabinieri con la quale lamentava di aver ravvisato movimenti a lei non attribuibili sulla sua carta bancomat, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale conseguente al difetto di querela.
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