|
Data: 05/05/2016 19:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Via libera definitivo alla pubblicità per gli avvocati con ogni mezzo. La nuova versione dell'art. 35 del Codice deontologico forense approvata nel gennaio scorso dal Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore una volta ultimato l'iter di pubblicità del codice e dei suoi aggiornamenti (e comunque decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.). Si è concluso dunque l'iter di modifica avviato anche a seguito delle diverse censure ricevute dall'Antitrust e confermate dal Consiglio di Stato (leggi: Il Consiglio di Stato conferma la multa da 1 milione di euro al Cnf) con l'emanazione del nuovo testo che consente ai legali la piena libertà di fornire informazioni sulla propria attività professionale "quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse", purché nel rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, ed evitando comparazioni ingannevoli, equivoche, denigratorie o suggestive. La previsione di ogni mezzo di cui al comma 1 è rafforzata dalla cancellazione dalla disposizione deontologica dei commi 9 e 10 relativi alle attività e alle comunicazioni degli avvocati sul web. Nello specifico, il comma 9 prevedeva che "l'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso". Il successivo comma 10, invece, prevedeva che "l'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito".
Di seguito il nuovo testo dell'art. 35:
«Art. 35 - Dovere di corretta informazione». 1. L'avvocato che da' informazioni sulla propria attivita' professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verita', correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attivita' professionale. 3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza. 4. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 5. L'iscritto nel registro dei praticanti puo' usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non e' consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato. 7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi consentano. 9. Le forme e le modalita' delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita' e decoro della professione. 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. Vai al testo aggiornato del codice di deontologia forense
|
|