Data: 05/05/2016 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In Italia è stato il d.lgs 12 gennaio 2016, n. 6 a recepire la direttiva 2014/40/UE relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati con lo scopo di "assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l'introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in particolare, i minori dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina" (per approfondimenti: Fumo vietato anche in auto. Le nuove norme in vigore dal 2 febbraio).

Corte di Giustizia Europea: niente mentolo nelle sigarette


Con una sentenza del 4 maggio 2016 (qui sotto allegata) la Corte di Giustizia Europea ha "promosso" la nuova direttiva europea, pronunciandosi sul ricorso promosso dalla Polonia, sostenuto dalla Romania, contro il divieto riguardante l'immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, nel caso di specie il mentolo.

A tal proposito, la Repubblica di Polonia ha sostenuto che, per l'adozione della direttiva, il legislatore dell'Unione avrebbe dovuto distinguere i prodotti del tabacco contenenti mentolo da quelli contenenti un altro aroma caratterizzante in ragione, innanzitutto, della consolidata presenza dei primi sul mercato, che conferirebbe loro un carattere «tradizionale», in secondo luogo, delle loro diverse qualità gustative, in quanto il mentolo non elimina del tutto il gusto e l'odore del tabacco e, in terzo luogo, del fatto che essi per i giovani non sarebbero attraenti quanto altri prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante.

La Corte di Giustizia a tal proposito rileva che il legislatore dell'Unione ha deciso di adottare regole uniformi per le sigarette di tabacco e il tabacco da arrotolare con aroma caratterizzante: detti prodotti potrebbero, infatti, facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo.

In particolare, il legislatore dell'Unione ha sollecitato l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza del prodotto, i quali creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, degli ingredienti che presentano una connotazione di energia e di vitalità o quelli che hanno proprietà coloranti.

Per i giudici della Corte di Giustizia, risulta che i prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, che si tratti del mentolo o di un altro aroma, presentano, da un lato, caratteristiche oggettive analoghe e, dall'altro lato, effetti simili sull'iniziazione al consumo di tabacco e sul mantenimento del tabagismo.
Infatti, il mentolo, con il suo aroma piacevole, serve a rendere i prodotti del tabacco più attrattivi per i consumatori, ma una diminuzione dell'attrattività di tali prodotti può contribuire a diminuire la diffusione del tabagismo e della dipendenza sia tra i nuovi consumatori che tra i consumatori abituali.

Alla luce di tali considerazioni, l'argomento della Repubblica di Polonia mira, in realtà, ad introdurre
differenze di trattamento non giustificate nell'ambito di una stessa categoria di prodotti del tabacco le cui
caratteristiche oggettive e i cui effetti sono simili.

Gli altri divieti


La normativa, si rammenta, ha introdotto molti altri divieti a cui andranno incontro i consumatori di tabacco: a costoro sarà, infatti, impedito di fumare in auto, in presenza di donne incinte e bambini e nelle pertinenze esterne degli ospedali, negli istituti di ricovero e nelle vicinanze dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia (per approfondimenti Fumo: ecco i nuovi divieti. Addio anche ai pacchetti da 10).

Escono dalla vendita i pacchetti da 10 sigarette e le piccole confezioni di tabacco da arrotolare, in favore di quelli da 20 e da 30 grammi, mentre debuttano le immagini "shock" che dovranno occupare almeno il 65% della superficie anteriore e posteriore della confezione, accompagnate dalle avvertenze generali.
Per tutelare i minori verranno inasprite le sanzioni per chi vende sia sigarette tradizionali che elettroniche, compresi i contenitori di liquido per le ricariche: si va dalla semplice multa sino ad arrivare alla sospensione o revoca della licenza. A tal fine, anche sui distributori automatici dovranno essere presenti sistemi per rilevare l'età anagrafica del compratore.

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