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Data: 05/05/2016 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Un bacio fugace dato sulla guancia e in maniera repentina non integra il reato di violenza sessuale, bensì quello di violenza privata. Infatti, la natura di atto sessuale di questo gesto non è scontata, poiché va valutata avendo riguardo alle circostanze del caso concreto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 18679/2016 (qui sotto allegata). Il ricorrente era stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p., perché, con una condotta rapida, tale da superare l'altrui contraria volontà, aveva costretto una quindicenne a subire ripetuti tentativi, a volte riusciti, di baciarla sulla guancia dopo averla seguita all'uscita del liceo dalla stessa frequentato. I giudici di merito hanno ritenuto la valenza sessuale del gesto ulteriormente ribadita da alcuni indici della sua finalità concupiscente quali la ammessa attrazione per la ragazza e il fatto che al momento del fermo l'imputato avesse la cerniera dei pantaloni aperta. Per gli Ermellini il reato sussiste, ma non è quello di violenza sessuale bensì quello previsto dall'art. 610 c.p., ossia la violenza privata. Il nucleo centrale della questione è infatti quello sulla natura di atto sessuale del bacio sulla guancia. I giudici chiariscono che l'atto deve poter essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente, ed è necessario e sufficiente che l'imputato sia consapevole della natura sessuale dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria. Per i giudici di merito, nel caso di specie, alla qualificazione di atto sessuale dei baci dati alla ragazzina concorrono quattro elementi: le modalità repentine e insidiose della condotta, l'assenza di qualsiasi rapporto tra l'autore del gesto e la vittima, l'attrazione provata nei confronti di quest'ultima e la cerniera dei pantaloni aperta. A parte la natura repentina del'azione (che non qualifica l'atto come sessuale, ma solo la violenza del gesto), ed essendo irrilevante l'attrazione nutrita nei confronti della ragazzina (che sposta l'indagine dal momento oggettivo a quello delle intenzioni dell'agente), rimane il dato della cerniera aperta dei pantaloni che tuttavia costituisce elemento estrinseco e non contestuale all'azione. Resta dunque solo il bacio sulla guancia la cui natura di atto sessuale non è affatto scontata: anzi, il bacio sulla guancia è, secondo consuetudine, percepito come manifestazione di affetto o dato in segno di saluto. Si deve perciò far riferimento alle circostanze concrete del caso: un conto, precisano i giudici, è baciare repentinamente (ma puramente e semplicemente) una persona sulla guancia, altro è, per esempio, baciare un'alunna in luoghi appartati trattenendola per i fianchi, chiedendole di essere baciati e rivolgendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico, oppure il bacio sulla guancia dato nel tentativo di raggiungere la bocca. Nel caso di specie non vi è dubbio che il semplice e fugace bacio sulla guancia, dato senza alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima, non possa essere oggettivamente considerato come atto sessuale alla stregua del significato sociale che al gesto dell'imputato può essere oggettivamente attribuito. Tuttavia la sua condotta, proprio per quella connotazione violenta, integra il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p.: ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che dovrà esser riparametrato alla luce della diversa qualificazione giuridica della condotta.
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