Data: 11/05/2016 19:20:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - Il decreto legge n. 59/2016, c.d. decreto banche, entrato in vigore il 4 maggio scorso, interviene, sull'assetto del processo di esecuzione, già sensibilmente innovato dalle precedenti riforme, e, nello specifico sulle aste immobiliari. Il proposito è quello di agevolare la conclusione (positiva) delle espropriazioni e la distribuzione più tempestiva del ricavato andando ad arginare le forti ripercussioni negative che la dilazione delle tempistiche del recupero forzoso dei crediti ha su imprese e banche.

Le novità introdotte, se da un lato, possono leggersi positivamente anche per gli esecutati, che potranno dire basta agli interminabili tentativi di aste che li rendevano "a vita" debitori delle banche senza nemmeno liberarsi del debito dati i frequenti ribassi, dall'altro, però, le possibilità conferite al giudice potranno portare ad una drastica diminuzione del prezzo base dell'immobile, e quindi ad una vera e propria svendita del bene.

Nel dettaglio, il decreto prevede che la procedura esecutiva, per intenderci le aste, si arresti al terzo tentativo se l'immobile non viene venduto ed in questo specifico caso lo stesso tornerà al debitore esecutato. Il tempo previsto per la chiusura delle aste è di sei mesi.

Le modifiche apportate e che interessano nello specifico, si ritrovano nell'art. 532 , c. II, secondo e terzo periodo, così sostituiti dalla nuova normativa: "Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".

Tuttavia, il decreto prevede che il giudice possa disporre un eventuale e ulteriore tentativo di vendita, potendo ridurre il prezzo dell'immobile (già ribassato nelle precedenti aste andate deserte) fino al limite della metà. Il che, com'è ovvio, potrebbe aprire la strada a delle pesanti svalutazioni del patrimonio espropriato. Laddove anche tale tentativo vada deserto il bene tornerà al debitore esecutato perché il giudice, a differenza della procedura precedentemente prevista, dovrà obbligatoriamente disporne la chiusura.

Al fine di velocizzare le procedure di vendita, in ogni caso il decreto introduce ulteriori elementi, rinvenibili nel ricorso alla vendita con modalità telematiche "obbligatorio" (salvo eventuali pregiudizi a danno dei creditori o del rapido svolgimento della procedura) nonché nell'attribuzione al custode di strumenti meno formali per ottenere la liberazione degli immobili. 


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