Data: 09/05/2016 19:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Il "registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi" è una delle novità introdotte dal d.l. n. 59/2016 di riforma, tra l'altro, della procedura esecutiva in vigore dal 4 maggio scorso (leggi: "La nuova riforma del processo esecutivo in vigore da oggi").

Oltre a rispondere alle esigenze di trasparenza e semplificazione delle procedure, scopo primario del registro è quello di garantire la tutela della stabilità del credito nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati. In esso, infatti, verranno pubblicate tutte le informazioni e i documenti sulle procedure pendenti, ma con due livelli di accesso, uno pubblico e gratuito l'altro limitato.

Ecco come funziona nel dettaglio:

La gestione

Il registro sarà gestito dal ministero della giustizia e reso accessibile dalla banca d'Italia che utilizza i dati e le informazioni nello stesso contenuti nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, "a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva".

Le informazioni pubblicate

Nel registro saranno pubblicate tutte le informazioni e i documenti relativi:

a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;

b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;

c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché ai piani di risanamento quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;

d) alle procedure di amministrazione straordinaria;

e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di

piano del consumatore e di liquidazione dei beni ex legge n. 3/2012.

I livelli di accesso

Il registro è composto da due sezioni. La prima pubblica e gratuita contenente i dati relativi alle procedure indicate (concorsuali, di espropriazione, ecc.), con riferimento alle informazioni e ai documenti rilevanti sui tempi e l'andamento di ciascuna procedura.

La seconda sezione ad accesso limitato (dietro contributo) rende disponibili in formato elettronico tutte le informazioni e i documenti relativi alle procedure di espropriazione immobiliare, individuare con decreto dirigenziale del ministero della giustizia, di concerto con il Mef, in base alla loro rilevanza a fini di "una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari".

Inoltre, su richiesta "del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta".

Le modalità di attuazione

Sarà un apposito decreto del ministero della Giustizia, sentita la banca d'Italia, a prevedere le disposizioni attuative del registro, stabilendo le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati da inserire, nonché i tempi massimi della loro conservazione, i soggetti tenuti a pubblicarli e i legittimati ad accedere alla sezione ad accesso limitato e a pagamento.

La spesa

Per l'istituzione del registro è stata autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro l'anno per il triennio 2016-2018.


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