Data: 03/01/2005 - Autore: www.filodiritto.com
Dopo la nota Sentenza 21095/2004 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato che le clausole recanti la disposizione sulla capitalizzazione trimestrale applicata dagli istituti bancari sono illegittime anche se stipulate prima del 1999, quando la Corte di Cassazione con diverse sentenze le dichiarò nulle, proseguono le pronunce delle Corti di merito in materia di anatocismo. Con la sentenza in oggetto, il Giudice del Tribunale di Trani ha dichiarato non applicabili al conto corrente di corrispondenza bancario le norme del conto corrente ordinario e pertanto il conteggio di interessi infrannuale, perchè vietato dall'art.1283 Codice Civile deve essere dichiarato nullo. Secondo il Giudice, il periodo annuale appare congruo per precludere l'effetto di moltiplicazione automatica del debito che l'art.1283 c.c. vuole evitare impedendo scadenze infrasemestrali. La soluzione annuale - sempre secondo il Tribunale di Trani - da un canto non stride con l'art. 1283 Codice Civile e, d'altro canto, ha il pregio di evitare la configurabilità nel sistema di obbligazioni il cui inadempimento sia privo di sanzione. (Tribunale di Trani, Sentenza 30 novembre - 9 dicembre 2004, n.1305: Contratto di conto corrente di corrispondenza bancario - Contratto di conto corrente ordinario - Differenze - Divieto di capitalizzazione trimestrale). [Sentenza cortesemente inviata e commentata dall'Avv. Antonio Tanza del foro di Lecce]
Tutte le notizie