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Data: 04/01/2005 - Autore: www.filodiritto.com Continua l'opera di precisazione dei contenuti del danno esistenziale compiuta dal Tribunale di Venezia, dopo la Sentenza del 30 giugno 2004 in materia di risarcimento del danno esistenziale derivante dalla violazione degli obblighi di assistenza famigliare e la Sentenza del 4 ottobre 2004 in materia di violazione dell'obbligo di consenso informato. Con la Sentenza in oggetto il Giudice del Tribunale Venezia ha compiuto una ricognizione del danno esistenziale, sostenendo che è possibile apprezzare il preteso danno morale (recte, non patrimoniale) patito da entrambi gli attori (ed espressamente indicato in citazione) secondo il ben noto canone della lesione della serenità familiare, ovvero della necessità di dover programmare la propria esistenza in funzione della presenza di un malato condannato a morire in un una lenta ed inesorabile agonia. Quindi in questa sede non viene in rilievo solamente il profilo, per certi aspetti intuitivo e rispondente all'id quod plerumque accidit, della necessità di alternarsi nella assistenza morale e materiale del loro congiunto (l'essere costantemente in casa o il doverlo accompagnare presso la struttura preposta per le terapie non certo secondarie), ma soprattutto quello della sofferenza ricollegabile al dover essere a fianco del proprio congiunto in attesa che la malattia compisse il suo lento ed inesorabile cammino. Una siffatta sofferenza morale in uno con lo sconvolgimento, si ripete ben ipotizzabile, della esistenza di entrambi gli attori entrambi viventi con il congiunto offre il destro per affermare la lesione di un diritto di rango costituzionale fondato sugli artt. 2 e 29 della costituzione. Pertanto, prosegue il Giudice, al di là degli schemi classificatori, è indubitabile, e lo sostengono persino i fautori del c.d. sistema bipolare, che all'interno del danno non patrimoniale (dove di recente è stata fatta riconfluire la voce danno alla salute) oltre al pretium doloris del danno morale, tradizionalmente legato ai fatti di reato, ed al danno biologico esiste un vasto territorio di pregiudizi non bagatellari, idiosincratici o da disappunto, che attentano ai diritti della persona di indubbio rilievo costituzionale. Ebbene a questi pregiudizi, filtrati da un contra ius costituzionale, pare doveroso offrire un adeguato ristoro. (Tribunale di Venezia - Sezione Terza Civile, Sentenza 10 novembre 2004 - 13 dicembre 2004: Danno esistenziale - Natura - Risarcimento). |
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