Data: 09/05/2016 19:34:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Una delle diverse novità apportate al codice di procedura civile dal d.l. n. 59/2016, in vigore dal 4 maggio scorso e attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato per la conversione in legge, riguarda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Come disposto dall'art. 648, 1° comma, c.p.c., l'esecuzione provvisoria può essere concessa dal giudice (in prima udienza con ordinanza non impugnabile ovvero in un momento successivo), anche in presenza di opposizione da parte del debitore, laddove la stessa non sia "fondata su prova scritta o di pronta soluzione".

Questa regola rimane invariata anche a seguito della riforma, la quale invece apporta modifiche all'ipotesi dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto opposto, andando a novellare il comma 2 dell'art. 648 c.p.c.

Tale norma prevede che il giudice "concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".

Per effetto della modifica intervenuta (che ha cambiato in realtà semplicemente un "verbo") si è creato un "rafforzamento" della regola, togliendo ogni discrezionalità al giudice, il quale di fronte a un decreto ingiuntivo avente ad oggetto importi non contestati, "deve concedere" la provvisoria esecuzione parziale.

Rimane fermo, infine, l'obbligo (di cui al terzo comma) per il giudice di concederla, se la parte che l'ha chiesto offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.


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