Data: 06/07/2016 12:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione - L'operato dell'amministratore di sostegno � strettamente controllato, in maniera diretta, dal giudice tutelare.

Inventario completo del patrimonio

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Con la conseguenza che, una volta presa in carico l'amministrazione di sostegno, l'amministratore dovr� presentare al giudice tutelare un inventario completo del patrimonio del soggetto sottoposto a tutela, da fare immediatamente dopo la nomina e presentare dopo il primo anno di amministrazione di sostegno.

In esso vanno indicati: il patrimonio complessivo, compresi i beni immobili, e le entrate e le uscite correnti (come, ad esempio, eventuali pensioni o spese condominiali).

Rendiconto annuale della gestione

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Allo scadere di ogni anno di sostegno (o comunque secondo la periodicit� indicata nel decreto di nomina) l'amministratore dovr�, inoltre, presentare un accurato rendiconto della gestione economica, che verr� inoltrato al giudice tutelare di competenza.

Il tutto ai sensi dell'articolo 380 del codice civile, applicabile all'amministrazione di sostegno in forza del rinvio espresso di cui all'articolo 411.

I modelli di rendiconto dell'amministrazione di sostegno

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I modelli di rendiconto economico possono variare notevolmente da tribunale a tribunale, ma generalmente sono sempre richieste le notizie inerenti la persona dell'amministrato, anche relative al suo stato di salute, e il bilancio annuale, ovverosia le diverse entrate e uscite che sono state effettuate, certificate adeguatamente da un'esaustiva documentazione da allegare alla relazione.

Se il Tribunale fornisce un modello, � bene attenersi ad esso.

L'approvazione scritta del rendiconto

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Sebbene non sia espressamente richiesta, l'approvazione scritta del rendiconto da parte del Giudice tutelare � consigliabile in quanto essa � condizione per la concessione dell'eventuale indennit� che l'amministratore pu� richiedere per la sua gestione.

Alcune pronunce giurisprudenziali (cfr. ad esempio: Tribunale di Modena - sentenza del 23 novembre 2005) hanno infatti subordinato la corresponsione della predetta equa indennit� all'approvazione della relazione e del rendiconto finale dell'amministratore di sostegno, idonei a dimostrare le effettive esigenze di cura e di tutela della persona, le concrete difficolt� incontrate nell'amministrazione anche in ragione dell'entit� del patrimonio e i risultati conseguiti.

Si sottolinea infine che, a prescindere dall'obbligo di rendiconto, in forza di quanto previsto dall'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, il giudice tutelare pu� convocare in qualsiasi momento l'amministratore di sostegno per chiedergli informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione e per dargli istruzioni inerenti gli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.


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