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Data: 24/05/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il nostro ordinamento giuridico assegna un ruolo particolare alle cd. start up innovative, ovverosia a imprese dotate di particolari requisiti e che, in quanto tali, godono di numerosi incentivi fiscali e non solo (leggi: "Startup innovative: come si costituiscono e quali sono i vantaggi"). Tra le start up innovative, una posizione ancora più speciale è ricoperta dalle cd. start up innovative a vocazione sociale (cd. SIAVS). Tali imprese, in particolare, sono quelle che operano in via esclusiva in determinati settori, che sono quelli elencati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 155 del 24 marzo 2006. Settori di competenzaI settori cui si fa riferimento sono, nel dettaglio:
Vantaggi fiscaliL'elemento di differenziazione di tali imprese rispetto alle comuni start up innovative va rinvenuto nel fatto che l'ordinamento riconosce ai soggetti che investono su di esse dei benefici fiscali ancora più vantaggiosi. Le imprese (soggetti passivi Ires) che investono in start up innovative a vocazione sociale, infatti, possono dedurre dal reddito il 25% dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre, se l'investimento è rivolto alle altre start up innovative la percentuale scende al 20%. I soggetti privati (soggetti passivi Irpef), invece, possono detrarre non il 19% (come con riferimento alle altre start up innovative) ma il 25% della somma investita. Evidenza pubblicaProprio in ragione dei maggiori benefici fiscali che attribuisce, lo status di start up innovativa a vocazione sociale deve necessariamente avere evidenza pubblica. Tale evidenza ha luogo attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art 25, comma 8, del d.l. n. 179/2012 ed è perfettamente coerentemente con il regime di pubblicità previsto dal comma 10 del medesimo articolo. Essa, inoltre, avviene per il tramite di un'autocertificazione che deve essere presentata alla Camera di commercio competente. Documento di descrizione dell'impatto socialeTra i documenti da allegare all'autocertificazione merita di essere segnalato, per la sua peculiarità, il cd. "documento di descrizione dell'impatto sociale", nel quale vengono messi in risalto, per le imprese di nuova costituzione, l'impatto atteso, o, per le imprese che hanno già depositato il primo bilancio, l'impatto generato.
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