Data: 24/05/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il nostro ordinamento giuridico assegna un ruolo particolare alle cd. start up innovative, ovverosia a imprese dotate di particolari requisiti e che, in quanto tali, godono di numerosi incentivi fiscali e non solo (leggi: "Startup innovative: come si costituiscono e quali sono i vantaggi").

Tra le start up innovative, una posizione ancora più speciale è ricoperta dalle cd. start up innovative a vocazione sociale (cd. SIAVS).

Tali imprese, in particolare, sono quelle che operano in via esclusiva in determinati settori, che sono quelli elencati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 155 del 24 marzo 2006.

Settori di competenza

I settori cui si fa riferimento sono, nel dettaglio:

  • assistenza sociale;

  • assistenza sanitaria;

  • assistenza socio-sanitaria;

  • educazione, istruzione e formazione;

  • tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

  • valorizzazione del patrimonio culturale;

  • turismo sociale;

  • formazione universitaria e post-universitaria;

  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;

  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;

  • cooperazione allo sviluppo.

Vantaggi fiscali

L'elemento di differenziazione di tali imprese rispetto alle comuni start up innovative va rinvenuto nel fatto che l'ordinamento riconosce ai soggetti che investono su di esse dei benefici fiscali ancora più vantaggiosi.

Le imprese (soggetti passivi Ires) che investono in start up innovative a vocazione sociale, infatti, possono dedurre dal reddito il 25% dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre, se l'investimento è rivolto alle altre start up innovative la percentuale scende al 20%.

I soggetti privati (soggetti passivi Irpef), invece, possono detrarre non il 19% (come con riferimento alle altre start up innovative) ma il 25% della somma investita.

Evidenza pubblica

Proprio in ragione dei maggiori benefici fiscali che attribuisce, lo status di start up innovativa a

vocazione sociale deve necessariamente avere evidenza pubblica.

Tale evidenza ha luogo attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art 25, comma 8, del d.l. n. 179/2012 ed è perfettamente coerentemente con il regime di pubblicità previsto dal comma 10 del medesimo articolo.

Essa, inoltre, avviene per il tramite di un'autocertificazione che deve essere presentata alla Camera di commercio competente.

Documento di descrizione dell'impatto sociale

Tra i documenti da allegare all'autocertificazione merita di essere segnalato, per la sua peculiarità, il cd. "documento di descrizione dell'impatto sociale", nel quale vengono messi in risalto, per le imprese di nuova costituzione, l'impatto atteso, o, per le imprese che hanno già depositato il primo bilancio, l'impatto generato.



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