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Data: 09/05/2016 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il massimale riguardante le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice di pace che, come previsto dall'art. 91 c.p.c., comma 4, introdotto dal decreto "Salva Italia" n. 212/2011, non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e quindi non si applica alle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, né a quelle di opposizione a cartella di pagamento quando venga denunciata la mancata notifica del verbale di contestazione della violazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 8961/2016 (qui sotto allegata). Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale (del valore di circa 73 euro) relativa ad un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada e il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso, annullando la predetta cartella e condannando il convenuto Comune di Roma al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 70,00 nonché al pagamento della somma di € 100,00 ex art. 96, comma, 3 c.p.c. Contro questa sentenza interponeva appello il trasgressore eccependo la violazione dei mini tariffari, ma il gravame veniva rigettato poichè, secondo il Tribunale, il giudice a quo aveva applicato correttamente la normativa di riferimento, ovvero l'art. 13 comma 1 lett. a e b) del D.L. 212/2011 che ha modificato gli artt. 82 e 91 u.c. cpc., prevedendo che, nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad € 1.100,00, venisse liquidata in via forfettaria una somma a titolo di spese processuali non superiore al valore della controversia. In Cassazione, il ricorrente denuncia la non applicabilità della normativa menzionata nel proprio giudizio, avente ad oggetto opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del C.d.S., precisando che la disposizione di cui all'art. 91 quarto comma, come confermato dalla giurisprudenza di Cassazione, "si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace". In tal senso, rileva anche, prosegue la difesa, l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, a norma del quale "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.". Si tratta di una ricostruzione condivisa dalla Sesta sezione che conferma la non applicabilità della normativa di riferimento nel caso di giudizio avente ad oggetto un'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Risulta evidente che la disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ, comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. Ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 11, ultima parte, applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di opposizione è iniziato in primo grado nel 2009, "nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2" a norma del quale "il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c.". Tale disposizione, giova osservare, trova applicazione anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c.d. opposizione "recuperatoria"). Ne consegue che ha errato il Tribunale nel ritenere applicabile il citato art. 91 cod. proc. civ., comma 4, ad una controversia che, per esplicita previsione legislativa, a prescindere dal suo valore, è soggetta alla regole di giudizio secondo diritto.
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