Data: 11/05/2016 05:00:00 - Autore: Donatella Squillace
di Donatella Squillace - Con sentenza n. 9320/2016, la Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza della responsabilità del notaio per la mancata rilevazione del vincolo archeologico sull'area oggetto di garanzia ipotecaria a favore della banca nella stipula di un contratto di mutuo.
In particolare, l'istituto di credito aveva concesso otto diversi mutui a favore di una società immobiliare per la costruzione di un unico complesso residenziale; il notaio incaricato di redigere la relazione preliminare prodromica alla concessione dei mutui medesimi aveva omesso di rilevare la presenza di un vincolo archeologico, imposto nel 1980 dal Ministero dei beni culturali.
L'assoggettamento dell'area al suddetto vincolo aveva, però, comportato dapprima l'annullamento della concessione edilizia rilasciata e successivamente la demolizione delle opere già realizzate, con il conseguente fallimento della società immobiliare.
La Corte ha rilevato che "con riguardo all'attività istruttoria concernente un mutuo ipotecario, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e le visure dei registri immobiliari, in quanto funzionali alla corretta informazione del cliente sulla convenienza dell'atto, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera notarile" e la redazione della relazione preliminare comporta l'assunzione di obblighi non soltanto nei confronti del mutuatario, il quale abbia da solo dato incarico al notaio di effettuare le visure, ma altresì nei confronti della banca mutuante "e ciò indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di committente nel contratto di opera professionale".
Il vincolo archeologico, seppure non qualificabile come vincolo assoluto, potendosi astrattamente autorizzarsi una attività edilizia nel rispetto dell'integrità dei beni tutelati, incide tuttavia in maniera consistente quanto meno sul valore di mercato dei beni coinvolti e rientra "nel contenuto obbligatorio informativo della relazione notarile preliminare redatta nel corso dell'istruttoria di un mutuo bancario ipotecario, secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.".
Chiaramente, l'istituto bancario, ove avesse conosciuto l'esistenza del vincolo, avrebbe disposto ulteriori verifiche sulla validità sostanziale delle concessioni edilizie rilasciate, in prospettiva di un possibile annullamento totale delle stesse, poi verificatosi, e con ogni probabilità non avrebbe concesso alcun mutuo edilizio alla società immobiliare o lo avrebbe concesso a condizioni diverse. Risulta pertanto evidente il nesso di causalità tra l'omissione del notaio e il danno subito dalla Banca nel mancato recupero delle somme mutuate dalla società immobiliare, poi fallita.
Avvocato Donatella Squillace
email: donatella.squillace@libero.it

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