Data: 13/05/2016 15:30:00 - Autore: Avv. Paolo Accoti

Avv. Paolo Accoti - Un ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, nel mentre viaggiava a bordo del suo ciclomotore a causa di un dislivello, presente sul manto stradale, perdeva il controllo del mezzo urtando violentemente il guardrail, circostanza che gli causava l'amputazione traumatica della gamba destra.

Soccorso dai sanitari intervenuti sul posto, veniva dopo poco investito da un'autovettura sopraggiunta sul luogo del primo sinistro a forte andatura, che travolgeva lo sfortunato motociclista e lo sbalzava diversi metri pi� in l�.

Prima il Tribunale e, successivamente, la Corte d'Appello di Firenze, condannavano in solido tra loro l'Ente di gestione della strada nonch� l'assicuratore, graduando le rispettive responsabilit� solo per quanto concerneva i rapporti interni tra gli stessi.

Ricorre per la cassazione della sentenza la compagnia assicuratrice, la quale contesta l'erroneit� della sentenza di secondo grado, per avere falsamente applicato l'art. 2055 c.c., in considerazione del fatto che, a dire della stessa, non sarebbero imputabili solidalmente le intere lesioni subite dal danneggiato.

In particolare deduce l'assicuratore che allo stesso non andrebbero imputate le lesioni cagionate prima dell'investimento ma, semmai, solo quelle meno gravi occorse successivamente.

Di contrario avviso, tuttavia, la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 8643, pubblicata in data 3.05.2016, rigetta il ricorso principale proposto dall'assicuratore, al pari di quelli incidentali.

Partendo dall'assunto della Corte di merito per cui l'evento lesivo � da considerarsi unico, nonostante si sia generato in rapida successione, vista la concorrenza di diverse condotte attive o omissive, la Suprema Corte chiarisce che il concetto di "contestualit�" dell'evento non deve essere inteso alla stessa stregua di quello "dell'immediatezza", in senso di accadimento nel medesimo istante, ma solo di uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse.

Di talch� ritiene indiscutibile che "l'investimento, per colpa, di un soggetto gi� da pochissimo tempo traumatizzato comporta quindi la responsabilit� solidale per il quadro clinico complessivo e finale derivante".

A tal proposito giova ricordare che: "l'unicit� del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ., ai fini della configurabilit� della responsabilit� solidale dei diversi autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicch� ricorre tale responsabilit�, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilit� degli autori dell'illecito medesimi, pur se il fatto dannoso sia derivato da pi� azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, semprech� le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (nel solco di un orientamento a dir poco consolidato, v., tra le ultime, Cass. 24 settembre 2015, n. 18899, che rimarca pure l'assenza della necessit� di un collegamento psicologico tra le condotte, rilevante invece in campo penalistico, o dell'identit� delle conseguenze dannose; nello stesso senso, tra molte, v.: Cass. 9 agosto 2007, n. 17475, che rimarca riguardare l'art. 2055 cod. civ. l'angolo visuale del danneggiato, a differenza dell'art. 2043 cod. civ., incentrato sull'autore del fatto dannoso; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360, che sottolinea pure come l'art. 2055 cod. civ. si applichi anche in caso di concorso tra condotte commissive ed omissive secondo il principio generale dell'art. 41 cod. pen., sicch� il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalit� fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse)". 

Avv. Paolo Accoti

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