Data: 12/05/2016 21:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – La legge sulle unioni civili (la n. 76/2016 nota anche come legge Cirinnā) č entrata in vigore il 5 giugno 2016. Nel lungo iter parlamentare che ha portato alla sua approvazione definitiva, sono state introdotte nell'ordinamento italiano due novitā assolute: le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.

Tra luci e ombre, minacce di disapplicazione da parte delle opposizioni e proteste anche da parte dei giuristi che parlano di discriminazione (ad esempio sulla possibilitā di bigamia per gli omosessuali) e di una parte della stessa comunitā lgbt che avrebbe voluto la stepchild adoption, la legge varata dalla Camera corona oltre vent'anni di tentativi falliti (dai Pacs ai Dico per intendersi), colmando il ritardo dell'Italia rispetto al resto d'Europa.

Ecco le principali novitā introdotte dalla legge che porta il nome della sua relatrice, la senatrice dem Monica Cirinnā:

Unioni civili omosesessuali

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Il primo caposaldo della legge 76/2016 č l'introduzione dell'istituto delle unioni civili tra due persone dello stesso sesso, definite "formazioni sociali specifiche" per non confonderle con il matrimonio. Tuttavia, l'unione potrā costituirsi e sarā caratterizzata da diritti e doveri del tutto simili a quelli ottenuti con il matrimonio, salvo l'adozione (dato lo stralcio della stepchild adoption dal testo).

Nello specifico:

- La costituzione dell'unione

L'unione si costituisce di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni" e l'atto viene registrato "nell'archivio dello stato civile". Non potrā unirsi civilmente chi č ancora sposato, chi ha legami di parentela, chi ha commesso un omicidio (o un tentato omicidio) nei confronti di un precedente coniuge o membro di un'unione civile. Le parti potranno concordare tra loro (come per le coppie sposate) "l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune".

- Gli obblighi

Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Sparito anche nel testo definitivo l'obbligo di fedeltā previsto invece nel matrimonio, uno dei punti che ha scatenato le pių forti polemiche.

Entrambe le parti sono tenute, inoltre, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacitā di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Il regime patrimoniale dell'unione č la comunione dei beni, salvo che la coppia non scelga la separazione.

- I diritti

I due partner avranno, innanzitutto, la possibilitā di scegliere il cognome dell'altro, anteponendolo o posponendolo al proprio. Inoltre, spettano al partner dell'unione sia la pensione di reversibilitā che il Tfr maturato dall'altro, nonché i diritti successori, sorgendo in capo al compagno superstite il diritto alla legittima.

- Lo scioglimento

Per lo scioglimento dell'unione il testo riprende gran parte delle norme relative alle cause di divorzio, potendo applicarsi anche le discipline acceleratorie oggi previste (come negoziazione assistita, accordo davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile). La coppia, tuttavia, potrā bypassare la separazione.

Le convivenze di fatto

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La seconda formazione istituita dalla legge Cirinnā riguarda le convivenze di fatto, relative sia alle coppie eterosessuali che omosessuali.

In base al testo, sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

I diritti

Sono estese ai conviventi di fatto alcune prerogative che spettano oggi ai coniugi. Tra gli altri: i diritti previsti dall'ordinamento penitenziario; il diritto di visita in ambito sanitario; la facoltā di designare il partner come rappresentante (anche per le decisioni sulla scelta di donare gli organi); i diritti inerenti la casa di abitazione; il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (ecc.).

I contratti di convivenza

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Grande importanza ha la previsione dei nuovi contratti di convivenza. I partner possono stipulare un contratto di convivenza mediante il quale disciplinare i propri rapporti patrimoniali.

Il contratto, sottoscritto da un notaio o da un avvocato, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata, si risolve nei seguenti casi: per la morte del partner; per recesso unilaterale o accordo tra le parti; nell'ipotesi di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.

Alla cessazione della convivenza potrā conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner. Tale diritto deve essere affermato dal giudice, in base allo stato di bisogno in cui versi il convivente e all'impossibilitā di provvedere al proprio mantenimento. Spetterā sempre al giudice determinare la misura (in base alle norme del codice civile) e la durata dell'obbligo alimentare, in proporzione alla durata della convivenza.

Vai alla guida pratica per la stipula di un contratto di convivenza con fac-simile


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