|
Data: 13/05/2016 15:50:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - In presenza di determinate circostanze, anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è possibile il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione: la manovra sarebbe consentita dall'art. 183-bis c.p.c., introdotto dal decreto 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, volto a ridurre le cause arretrate in materia di processo civile. La norma risponde all'esigenza di accelerazione delle tempistiche processuali per le liti non particolarmente complesse, come possono essere le opposizioni all'ingiunzione ottenuta dai creditori, che frequentemente hanno mero scopo dilatorio. Lo ha evidenziato il Tribunale di Vercelli, prima sezione civile (giudice Bianconi) con un precedente inedito che La soluzione del giudice si basa sull'interpretazione del D.L. anti-arretrati e sullo scopo che questa si prefigge: basta un mero calcolo aritmetico, spiega il Tribunale, per rilevare che il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione consentirebbe di azzerare o ridurre a meno di un terzo i tempi processuali di appendice alla trattazione di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e lo stesso avverrebbe con quelli destinati alla fase decisionale ex art. 281-quinquies, comma 1, del codice di procedura civile. Ma come si può ritenere ammissibile l'opposizione all'ingiunzione introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e non con atto di citazione come espressamente previsto dall'art. 645 c.p.c.? Secondo il provvedimento, il permanere di tale requisito rappresenterebbe, con probabilità, un difetto di coordinamento rispetto alla riforma che nel 2009 introdusse il rito sommario: l'art. 645 c.p.c. impone che all'ingiunto siano assicurate piene garanzie, non sommarie, ma va ricordato che nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c. la sommarietà non riguarda l'accertamento o il contraddittorio ma soltanto l'istruzione in senso stretto. Altro elemento a sostegno della tesi è il valore che assume l'ordinanza che chiude il procedimento sommario di cognizione che, come la sentenza, ha idoneità al giudicato sul piano formale e sostanziale. In conclusione, la "conversione" è possibile e il procedimento di opposizione ben può concludersi con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. se il giudice con tale pronuncia definisce le sorti dell'opposizione e queòla del decreto ingiuntivo opposto
|
|