Data: 13/05/2016 16:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche il solo assegno bancario consente di dimostrare la sussistenza di un debito idoneo ad attivare l'azione monitoria: assume, infatti, la valenza di un titolo ai sensi dell'art. 1988 c.c. (Promessa di pagamento e ricognizione di debito) se � dimostrata la sussistenza di un rapporto causale tra creditore e debitore.

Lo ha chiarito il Tribunale di Palermo nella sentenza 1002/2016 che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da una societ� nei confronti di altra azienda sua creditrice.

La ricorrente contesta che l'ingiunzione di pagamento ottenuta dalla controparte sia fondata su assegni bancari; ciononostante i giudici rammentano una consolidata giurisprudenza secondo cui, per attivare l'azione monitoria, � sufficiente "qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, purch� idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta".

I giudici siciliani, ripercorrendo i passi di un precedente della Cassazione, ricordano che l'assegno ha il valore di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; tuttavia, a tal fine � necessario che la parte abbia indicato nella sua domanda di pagamento "quale sia il rapporto causale azionato". 

Infatti, "� solo tale precisa modalit� di prospettazione della domanda" che consente di "demarcare con nettezza la differenza tra azione cartolare e azione causale".

Nel giudizio di opposizione, invece, si potr� ottenere piena cognizione per quanto riguarda la pienezza del credito, al di l� della legittimit�, validit� ed efficacia dell'ottenuto decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione vanno disattese. 

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