Data: 17/05/2016 21:25:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - � arrivato ieri l'ok definitivo del Governo al primo degli 11 decreti attuativi della riforma Madia sul "Foia", il "Freedom of information act" che d� diritto all'accesso agli atti amministrativi a tutti i cittadini gratuitamente.

Con la riforma arrivata ieri al traguardo, la P.A. si mette in vetrina, "diventa una casa di vetro" ha rilanciato il sottosegretario alla pubblica amministrazione e innovazione Angelo Rughetti, con un cambiamento di "modello", ispirato a quello dei paesi anglosassoni e improntato alla totale trasparenza su tutti gli atti pubblici verso i quali cittadini e imprese hanno "un interesse diretto, concreto e attuale".

Il diritto di conoscere atti e informazioni (dalle procedure di valutazione usate in un appalto ai concorsi, dai finanziamenti del Comune ai tempi di smaltimento delle pratiche, ecc.), in sostanza, diventa la regola, indipendentemente dal fatto che si rientri o meno nella platea dei concorrenti, come riconosciuto sino a ieri dalla legge (cio� in presenza di un diritto soggettivo o interesse legittimo), mentre la mancata diffusione dei provvedimenti rappresenter� l'eccezione, che dovr� essere motivata dalla garanzia di interessi ben precisi, come il segreto di Stato o la privacy o ancora le tutele commerciali.

Ma non solo. Non sempre il cittadino dovr� chiedere, perch� il provvedimento approvato rilancia l'obbligo "automatico" di pubblicazione: le P.A. saranno tenute, ad esempio, a mettere online i pagamenti effettuati per consentire di tenere sotto il controllo i debiti nei confronti dei fornitori; gli enti locali e le regioni dovranno pubblicare i dati dei titolari degli incarichi dirigenziali (ivi comprese le indennit� erogate); la sanit� dovr� rendere pubblici i criteri di formazione delle liste di attesa, ecc.

Passare dalla teoria alla realizzazione pratica non sar� semplice, cosa dimostrata dallo stesso percorso tortuoso affrontato dal decreto attuativo sino ad arrivare al via libera finale, ma resta il fatto che le prime "barriere" alla libera informazione sono state abbattute.

Ecco, in pillole, tutte le novit�:

Diritto di accesso sempre garantito

Il diritto dei cittadini di conoscere atti e informazioni pubblici diventa la regola. A rappresentare l'eccezione sar� invece la mancata diffusione dei provvedimenti e dovr� essere obbligatoriamente motivata, sulla base di tutele precise. La P.A. che negher� i documenti e i dati richiesti dovr� dimostrare, infatti, che la risposta potrebbe pregiudicare in modo "concreto", gli interessi dello Stato (dalla sicurezza nazionale alla stabilit� economica, ecc.) e quelli dei privati (dati personali, segretezza corrispondenza, ecc.).

Obbligo automatico di pubblicazione

A prescindere dalla richiesta dei cittadini, la P.A. avr� obblighi di trasparenza automatici dovendo mettere online tutta una serie di informazioni. Tra queste rilevano i pagamenti effettuati, in forma puntuale e aggregata, la pubblicazione da parte dei titolari di incarichi dirigenziali dei dati che oggi devono fornire i politici (indennit�, situazione patrimoniale, ecc.).

La domanda

Cittadini e imprese che vogliono conoscere un'informazione o accedere a un atto o a un documento potranno rivolgersi a tre uffici: ovvero, a quello che dispone del materiale richiesto (laddove conosciuto); all'ufficio relazioni con il pubblico; a una terza struttura che dovr� essere indicata su internet dalla P.A. interessata.

In caso di negazione della richiesta da parte dell'ufficio pubblico, non ci sar� bisogno di adire la giustizia amministrativa. In luogo del pi� lungo e costoso ricorso davanti al Tar, ci si potr� appellare al responsabile anti-corruzione o al difensore civico (negli enti locali).

Risposte entro 30 giorni

A cadere nel provvedimento approvato � anche la barriera del silenzio-rifiuto. La P.A. infatti dovr� rispondere entro 30 giorni (dalla ricezione dell'istanza del cittadino) fornendo i dati richiesti oppure motivando espressamente la decisione contraria.

I tempi, tuttavia, si allungano per l'eventuale tutela dei "controinteressati". Se l'ufficio pubblico infatti individua i titolari di dati (personali o commerciali) che potrebbero rimanere danneggiati dalla pubblicazione delle informazioni, questi avranno 10 giorni di tempo per opporsi e il termine dei 30 giorni si blocca.

Niente costi

La regola generale prevista dalla riforma � che tutti gli atti e le informazioni richieste da cittadini e imprese dovranno essere forniti dalla Pubblica Amministrazione in forma gratuita, soprattutto se l'invio � telematico. In caso di documenti rilasciati su "supporti materiali" potranno essere richiesti soltanto i rimborsi dei costi "effettivamente sostenuti e documentati".


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