Data: 18/05/2016 19:30:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - I rapporti con i suoceri si sa sono difficili ma anche se le loro ingerenze arrivano sino al punto da far lasciare i due fidanzati prossimi al matrimonio, ci� non � un motivo sufficiente per ottenere il risarcimento dei danni per le spese sostenute in vista delle nozze.

Lo ha affermato il Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 487/2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi sulla vicenda che ha avuto per protagonista una coppia che stava insieme da circa 7 anni e che, avendo deciso di contrarre matrimonio, aveva gi� effettuato le pubblicazioni presso il comune di residenza e iniziato a fare acquisti per l'arredo della futura casa coniugale dove intanto erano andati a convivere e a sostenere le prime spese per la celebrazione del matrimonio.

Ma qui iniziano i guai, perch� in questo lasso di tempo si erano verificati diversi episodi di intromissione dei suoceri nella vita della coppia che aveva portato i due a litigare continuamente e l'uomo a decidere di lasciare la futura compagna.

Da qui la scelta della donna di citare in giudizio l'ex compagno per ottenere il risarcimento di quanto speso inutilmente in vista del matrimonio a causa del suo rifiuto alle nozze.

Ma le sue doglianze non trovano terreno fertile in tribunale.

Il giudice cagliaritano infatti rigetta la domanda della donna, evidenziando innanzitutto che, a mente dell'art. 81 c.c. "la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promettente a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa" laddove egli si rifiuti di eseguirla senza giusta ragione. Siffatta obbligazione di rimborso � qualificabile come "una speciale responsabilit� conseguente ex lege all'esercizio di recesso" che non pu� essere ricondotta n� a quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. "essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libert� incoercibile" n� a quella contrattuale, non trattandosi di un contratto e non costituendo la promessa di matrimonio "un vincolo giuridico tra le parti".

Nella vicenda, inoltre, ha ritenuto il tribunale, la rottura del fidanzamento non � avvenuta senza giusto motivo, essendo stata determinata dalle frequenti liti (causate dai suoceri) che hanno reso la convivenza intrapresa prima delle nozze intollerabile. Per cui non pu� dar luogo all'obbligazione del rimborso delle spese sostenute in vista del matrimonio. La donna quindi dovr� rassegnarsi a non ricevere alcunch� e a pagare anche le spese legali all'ex compagno.


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