Data: 20/06/2016 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Il contributo unificato è una tassa che viene pagata per l'iscrizione a ruolo della maggior parte delle cause civili e amministrative.

Omesso o insufficiente pagamento

Ai sensi dell'articolo 16 del TU in materia di spese di giustizia, l'omesso o insufficiente pagamento di tale tassa va sanzionato e nell'importo che viene iscritto a ruolo vanno calcolati anche gli interessi al saggio legale, che decorrono dalla data in cui è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

Sanzioni

La medesima disposizione stabilisce poi che, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, la sanzione che si applica è quella di cui all'articolo 71 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.

Non si applica, tuttavia, la detrazione.

Un ritardo nel pagamento, in conclusione, determina una maggiorazione, più o meno significativa, della somma da versare: nello specifico, oltre alla quota prevista per il contributo unificato, occorre pagare una sanzione che varia a seconda del ritardo nel pagamento, sanata utilizzando il modello F23 e inserendo il codice tributo 699T.

Riscossione

Le modalità con le quali si provvede alla riscossione del contributo omesso o parziale, invece, sono quelle stabilite dal titolo VII della parte VII del TU in materia di spese di giustizia.

A tal proposito l'articolo 247 sancisce, innanzitutto, che l'ufficio incaricato della gestione delle attività di riscossione è quello che si trova presso il magistrato dove l'atto cui si collega il pagamento del contributo unificato o la sua integrazione è stato depositato.

Tale ufficio è tenuto a notificare alla parte entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui esso si ricollega e nelle modalità previste dall'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito di pagamento dell'importo dovuto.

Tale invito, notificato nel domicilio eletto o, in assenza, presso l'ufficio, deve contenere anche l'espressa avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà con l'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.

In esso vanno inoltre indicati il termine e le modalità con le quali provvedere al pagamento e va richiesto al debitore il deposito della ricevuta di versamento entro dieci giorni da quello in cui è effettuato.

Il cancelliere può rifiutare il deposito?

Un'ultima precisazione si rende opportuna: da quanto si legge circa le modalità della riscossione può dedursi agevolmente che il cancelliere che riceva un atto rispetto al quale il contributo unificato non sia stato pagato o sia stato pagato parzialmente non può rifiutare il deposito.

Se egli, infatti, può notificare l'invito di pagamento entro trenta giorni dal deposito dell'atto, vuol dire che questo può essere regolarmente iscritto nonostante l'omissione o l'inesattezza.

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