Data: 21/05/2016 16:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sei mesi dal perfezionamento dell'accordo di separazione innanzi al sindaco del Comune: � questo il termine che le parti hanno per avanzare la domanda di divorzio breve ai sensi della legge 55/2015.
L'accordo semplificato stipulato dinnanzi al primo cittadino, in qualit� di ufficiale di stato civile dell'ente, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che va a sostituire

Lo ha disposto il Tribunale di Milano, nona sezione civile, il quale ha pertanto ritenuto che il termine per proporre la domanda di divorzio breve inizia a decorrere dalla data di quest'atto che determina l'intesa semplificata.

Una simile decisione del giudice meneghino � frutto del combinato disposto dell'art. 3 della Legge Fortuna-Baslini e di quanto previsto dal D.L. sulla negoziazione assistita: il terzo comma dell'art. 6 del decreto legge 132/2014 (convertito nella legge 162/2014), prevede, infatti, che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione giudiziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio,

L'art. 12, terzo comma, del medesimo decreto, ribadisce che ci� ha valore anche per quanto riguarda l'accordo concluso innanzi al all'ufficiale dello stato civile che tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Ci� significa che in entrambi i casi l'accordo ha la valenza di una separazione consensuale e, di conseguenza, va stabilito in sei mesi dall'accordo il termine per poter attivare il procedimento divorzile.
Oggi � la stessa legge che prevede quale effetto tipico della separazione consensuale il decorso di un termine per poter proporre la domanda di divorzio, ci� sia in caso di negoziazione assistita che per gli accordi conclusi in Comune.

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