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Data: 13/01/2005 - Autore: www.filodiritto.com Si susseguono le pronunce di interesse in materia di amministrazione di sostegno. L'Ufficio del giudice tutelare del Tribunale di Roma ha nominato un amministratore di sostegno con l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto notarile di sostituzione dell'Amministratore unico di una società di persone. Nel caso di specie, il Giudice ha optato per l'istituto dell'amministrazione di sostegno, affermando che "La lettera della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 consente che sia nominato un amministratore di sostegno provvisorio nelle ipotesi in cui tale misura risulti necessaria per la conservazione e l'amministrazione in via d'urgenza del patrimonio dell'interessato (art.405, 4° co., c.c.) e non esclude che tale misura venga adottata anche con riferimento a soggetti e casi in relazione ai quali si ritengano necessari, ai sensi del citato art.414 c.c., la pronuncia d'interdizione ovvero, ai sensi dell'art.411, ult.co., c.c., il ricorso per l'estensione al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto". Per ulteriori approfondimenti in materia di amministrazione di sostegno rinviamo alla pagina appositamente creata AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. (Tribunale di Roma - Sezione Prima Civile - Ufficio del Giudice Tutelare, Decreto 7 gennaio 2005: Amministrazione di sostegno - Legge 9 gennaio 2004, n. 6 - Nomina amministratore di sostegno ai fini della sostituzione di amministratore unico di società di persone). |
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