Data: 22/05/2016 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Sono necessarie adeguate ed efficaci difese per tutelate il diritto alla riservatezza o all'intimit� della sfera privata dell'individuo, soprattutto perch�, a causa dell'incessante progresso tecnologico, i suoi dati sensibilissimi, come ad esempio quelli relativi alla salute, rischiano di essere diffusi senza la necessaria protezione.

A chiederlo � la Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 10510/2016 (qui sotto allegata) in cui ha giudicato illecita la divulgazione, operata dalla Corte dei Conti, delle generalit� di un uomo contenute in una sentenza pubblicata sul sito internet, liberamente accessibile, della Corte.

Il ricorrente in Cassazione evidenzia che, a seguito di ricorso in materia pensionistica, la relativa sentenza che trattava i suoi dati personali, riguardanti la sua salute e le sue invalidit�, era tata pubblicata sulla banca dati online della Corte dei Conti, in violazione del Codice della Privacy.

La Cassazione rammenta come il diritto alla riservatezza della sfera privata dell'individuo appaia, ben pi� di altri aspetti di tutela della personalit�, strettamente collegato alle profonde trasformazioni operate dalla societ� industriale.
Ma � soprattutto l'incessante progresso tecnologico, sottolineano i giudici, nonch� il perfezionamento e la pericolosit� dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie che, stanno provocando impensabili e talora gravissime aggressioni, per il passato del tutto impensabili, agli aspetti pi� intimi della personalit�, richiedendo necessariamente l'individuazione di pi� efficaci ed adeguate difese.

La Corte osserva che l'art 22 del Codice della Privacy afferma il principio generale per cui i dati sensibilissimi e, specificamente, quelli idonei a rilevare lo stato di salute, non possono essere diffusi.
Tale indicazione, che non pare ammettere eccezioni, supera il punto di equilibrio tracciato dall'art. 52 del d.lgs 196, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, tra gli interessi della privacy di sicura rilevanza costituzionale e quelli, altrettanto rilevanti dell'integrale, pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali a scopo di informativa giuridica.
Ha sbagliato quindi il giudice a quo a far riferimento a questa seconda norma per escludere l'illecito e la responsabilit� della Corte di Conti, poich� appare illecita la diffusione delle generalit� del ricorrente con riferimento a un provvedimento giurisdizionale ove si indicava il suo stato di salute.

Inoltre, la deliberazione del Garante della Privacy del 2 dicembre 2010, riguardante le "Linee guida sul trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalit� di informazione giuridica", ha precisato che, relativamente ai dati idonei a rilevare lo stato di salute, esiste uno specifico divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici, chiarendo che la salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalit� non pregiudica la finalit� di informazione giuridica, ma pu� risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti.

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