Data: 23/05/2016 19:40:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Rifiutare o non ritirare una raccomandata è un comportamento legittimo del privato cittadino, tuttavia non privo di conseguenze che possono rivelarsi pericolose. 
L'invio, infatti, non è privo di  conseguenze legali, anzi, nonostante il plico sia stato rifiutato o non ritirato, la legge considera prodotti tutti gli effetti giuridici

Il servizio di trasmissione a mezzo raccomandata consente un invio controllato dei documenti inviati, con tracciamento della consegna e attestazione legale dell'avvenuta spedizione (ai sensi del d.lgs. 261/99); la tipologia con avviso di ricevimento (cosiddetta raccomandata a/r) fornisce una conferma dell'avvenuta consegna per mezzo di una cartolina firmata dal ricevente e indicante la data esatta in cui la raccomandata gli perviene.

Se il destinatario è assente o rifiuta di ricevere la raccomandata, i documenti verranno depositati presso l'ufficio postale: ha inizio il c.d. periodo di giacenza, che dura un mese, durante il quale il destinatario può recarsi all'ufficio postale indicato nell'avviso lasciatogli dal postino nella cassetta delle lettere e ritirate la sua raccomandata di persona oppure tramite un terzo, munito di apposita delega.

La cd. compiuta giacenza (il decorso del termine in cui il plico resta all'ufficio postale) comporta la restituzione al mittente, ma gli effetti nei confronti del destinatario si considerano compiuti come se la raccomandata gli fosse stata regolarmente consegnata.
L'art. 1335 del codice civile prescrive che "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".

Si tratta di un'interpretazione avallata dalla giurisprudenza di legittimità: per gli Ermellini, infatti, che hanno trattato un caso di comunicazione del provvedimento di licenziamento effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, questa "a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale" (Cass., 24.4.2003 n. 6527).

Qualsivoglia documento contenuto nel plico si considera conosciuto dal destinatario, quindi efficace nei suoi confronti, a meno di non provare di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di poter aver notizia della raccomandata.

La prova richiesta dalla legge "deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. 6.11.2011 n.20482).
Al fine di vincere la presunzione in parola, dunque, non basterebbe una qualunque causa di impedimento soggettivo, ma dovrà trattarsi di un evento straordinario ed imprevedibile.

Gli atti giudiziari


Per quanto riguarda la famosa "busta verde" contenente atti giudiziari, la notifica è di norma effettuata, quando non è disposto altrimenti, dall'ufficiale giudiziario (art. 137 ss. c.p.c,), su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere e, di regola, a mani proprie del destinatario: se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate espressamente (e in preciso ordine) dal codice di procedura civile, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia con un'ulteriore raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
La notifica si ritiene perfezionata nei confronti del destinatario decorsi 10 giorni dal deposito in Comune, senza che l'atto sia stato ritirato.

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale, anzi in taluni casi affidarsi alle poste risulta necessario: in tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.
Ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (e successive modificazioni), se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata a/r che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. 

Il destinatario è invitato a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Se il destinatario si presenta e ritira il plico entro 10 giorni dalla giacenza, la notifica si considera eseguita nel giorno del ritiro del plico raccomandato presso l'ufficio postale; se invece non provvede al ritiro entro questo termine, si realizza la compiuta giacenza e la notificazione si ha per eseguita.
Se non provvede al ritiro, l'atto resta depositato presso l'ufficio per sei mesi (entro i quali il destinatario può ancora provvedere al ritiro) decorsi i quali, se il plico non viene ritirato, sarà restituito al mittente.


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