Data: 26/05/2016 20:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – In forza delle previsioni del sesto comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile le vendite di beni mobili pignorati possono da qualche tempo essere effettuate avvalendosi dei mezzi telematici.

Tale previsione, tuttavia, sembra ormai prossima ad essere estesa anche ai pignoramenti immobiliari.

In questi giorni, infatti, la commissione finanze del Senato sta esaminando il decreto legge numero 59/2016, meglio noto come d.l. banche (leggi: "La nuova riforma del processo esecutivo, in vigore da oggi"), ai fini della sua conversione in legge e, con esso, anche la modifica dell'articolo 569 del codice di rito che, appunto, introdurrebbe tale novità.

La posizione del Senato in questo caso più che mai è fondamentale per aprire le porte di accesso agli strumenti telematici anche nelle ipotesi di vendita immobiliare. L'articolo 4 del decreto legge, infatti, al comma 1 lettera e) ha posticipato l'entrata in vigore del regime in esso previsto allo scadere dei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione, con possibilità, a quel punto, di applicarlo anche nei procedimenti già in corso.

Ma come verrebbe modificato in concreto l'articolo 569 c.p.c.?

Prevedendo che l'ordinanza di vendita immobiliare, in via ordinaria, debba stabilire che a questa debba procedersi con modalità telematiche. Resterebbero fuori solo i casi in cui tali modalità rappresentino un pregiudizio concreto per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

La differenza rispetto a quanto avviene ora risiede dunque nel fatto che le modalità telematiche diventerebbero una regola e non più una scelta riservata alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione.

In ogni caso, sia oggi che nel probabile futuro le vendite online sono tenute a conformarsi alla normativa regolamentare fissata dal ministro della giustizia con apposito decreto.

Tra le norme del decreto legge numero 59 la cui entrata in vigore è posticipata a un momento successivo rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione a rilevare è, poi, anche quella in forza della quale per i procedimenti che inizieranno dopo tale data l'opposizione all'esecuzione dopo l'ordinanza di vendita o dopo l'assegnazione del bene diventerà possibile esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti o laddove l'opponente dimostri di non averla potuta tempestivamente presentare per fatti a lui non imputabili.

Per queste novità ancor più che per le altre già in vigore, quindi, l'intervento della legge di conversione sarà ancor più fondamentale. Non resta che attendere.


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