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Data: 25/05/2016 12:00:00 - Autore: VV. AA. Avv. Marco Capone - Anche il nostro ordinamento, grazie alla legge Cirinnà (L. n. 76/2016), possiede adesso una regolamentazione di quel fenomeno, ormai da tempo conosciuto della nostra realtà sociale, definibile come "convivenza di fatto". In realtà, erano tante, e innegabilmente legittime, le istanze di un adeguato riconoscimento dei diritti di quei soggetti che vivono, o intendono vivere, le loro relazioni di coppia, ma, per le ragioni più varie, non intendono legarsi con la stipula di un negozio matrimoniale. Ed ecco che, a colmare tale improrogabile vuoto giuridico, arriva, non senza ritardo, la legge Cirinnà.È opportuno premettere che il nuovo testo normativo si occupa in simultanea di due fattispecie entrambe di estrema importanza e delicatezza; ovvero le "unioni civili" e le "convivenze di fatto". Il primo degli istituti citati, essendo stato il protagonista indiscusso di uno dei più aspri dibattiti politici, giuridici e culturali che il nostro Paese ricordi, risulta anche quello maggiormente "ispezionato" dagli esperti in materia e perciò noto ai cittadini. Sarebbe però un errore, se un eguale livello di attenzione e discussione, non fosse garantito anche a quegli articoli della legge n. 76/2016 rivolti alle convivenze di fatto; dato l'innegabile impatto che gli stessi, volente o nolente, avranno sul progresso socio – culturale della Nazione. Fatte tali premesse e senza alcuna presunzione, si proverà ad individuare i punti salienti della riforma e successivamente ad evidenziarne qualche eventuale criticità. In virtù della L. 76/2016, alle "… persone maggiorenni [non necessariamente di sesso diverso] unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale …" (art. 1 comma 36 L. 76/2016) sono garantiti una serie di reciproci diritti e doveri. Solo a titolo di esempio, tra le situazioni giuridiche riconosciute ai conviventi si annoverano: quelle attribuite al coniuge dall'ordinamento penitenziario; la facoltà di visita e di assistenza in caso di malattia del compagno/a; il diritto di abitazione da parte del convivente superstite nell'immobile adibito a comune residenza; la partecipazione agli utili dell'impresa familiare quando il convivente vi abbia prestato la propria attività lavorativa al di fuori di vincoli societari e/o di dipendenza. Molto interessante appare la disposizione che consente al convivente di fatto, munito di idoneo "atto di designazione", di assumere decisioni in merito alla salute (o per meglio dire, alle attività terapeutiche) inerenti al compagno/a che si trovi in stato di incapacità; ovvero di esprimere il consenso in ordine alla donazione di organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie del medesimo (comma 40). Qualora i conviventi volessero disciplinare anche i loro rapporti patrimoniali (optando ad esempio per il regime della comunione legale dei beni), lo potranno fare stipulando un apposito "contratto di convivenza" (comma 50), la cui certezza, legittimità e pubblicità, viene assicurata da un articolato sistema di procedure espletate da professionisti del diritto (avvocati e notai). Infine, il legislatore non ha tralasciato di predisporre una tutela in favore del convivente economicamente più debole per le ipotesi di cessazione del rapporto. In tali casi, qualora il convivente versi in stato di bisogno, potrà pretendere dal compagno/a il versamento degli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (comma 65).
Individuata per sommi capi la disciplina delle coppie di fatto, resta però da chiarire come sussumere il fenomeno sociale, all'interno dell'istituto di diritto. In altri termini, occorre stabilire il momento in cui due persone assumono i diritti e gli obblighi elencati dalla L. 76/2016. Con un buon grado di certezza, si può escludere che si diventi "conviventi di fatto" a seguito della sottoscrizione del contratto di cui al comma 50 della novella. La facoltatività di tale atto (i conviventi "possono disciplinare i rapporti patrimoniali […] con la sottoscrizione di un contratto di convivenza"), unita alla disposizione di cui al comma 37 del medesimo testo, in cui si chiarisce che ai fini dell'accertamento della stabile convivenza "si fa riferimento alle dichiarazione anagrafiche" pur non riconoscendo alle stesse alcun valore di esclusività, porta a ritenere che la fattispecie in oggetto sfugge a criteri di individuazione univoci e agevolmente cristallizzabili in un testo di legge. Allo stato degli atti, spetterà quindi ai Giudici chiarire ad esempio quanto tempo occorrerà affinché una convivenza diventi stabile, ovvero stabilire il momento in cui l'intensità e la natura dei legami che uniscono due persone Avv. Marco Capone cmarc@hotmail.it |
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