Data: 14/01/2005 - Autore: www.filodiritto.com
In conformit� a quanto previsto dalla Direttiva 95/2001 in materia di sicurezza generali dei prodotti, recepita in Italia con Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172: Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione CE il 14 dicembre 2004 ha adottato una Decisione che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosit� di generi di consumo alle autorit� competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori. Gli allegati al provvedimento recano: I - Formulario di notifica per la denuncia alle autorit� della pericolosit� di prodotti da parte di produttori o distributori; II - Quadro metodologico per facilitare la valutazione coerente dei rischi. Il provvedimento ha anche l'obiettivo di impedire il proliferare di notifiche aventi a oggetto misure o decisioni riguardanti �singoli prodotti o circostanze� che non richiedono alcun controllo o provvedimento delle autorit� e che non forniscono informazioni utili per valutare i rischi e tutelare i consumatori. Secondo l'orientamento fornito dalla Commissione la notifica � superflua quando � chiaro che il rischio � connesso soltanto con un numero limitato di prodotti (o di lotti) ben identificati e il produttore/distributore ha fondati motivi per concludere che il rischio � interamente sotto controllo e la sua causa � tale che la conoscenza dell'incidente non rappresenta un'informazione utile per le autorit� (si pensi al cattivo funzionamento di una linea di produzione, a errori di maneggio o d'imballaggio, ecc.). (Commissione, Decisione 14 dicembre 2004 che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosit� di generi di consumo alle autorit� competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all'articolo paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ? pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2004, L 381).
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