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Data: 27/05/2016 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Donare un immobile per tentare di sottrarlo a Equitalia non è affatto una buona idea. Se già in passato questa non era una mossa convincente, da qualche tempo lo è ancora di meno: con l'entrata in vigore della legge numero 132 del 6 agosto 2015, infatti, la società incaricata della riscossione che voglia far valere i propri diritti creditori su un immobile donato non ha più neanche bisogno di intentare un'azione revocatoria. Nel nuovo articolo 2929-bis del codice civile, del resto, si prevede che se il debitore costituisce un vincolo si indisponibilità o di alienazione su un bene immobile o su un bene mobile iscritto in pubblici registri, a titolo gratuito e successivamente al sorgere del credito, il creditore che ne è pregiudicato può procedere a esecuzione forzata munito di titolo esecutivo anche se non ha preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia. L'unico limite è quello che la trascrizione del pignoramento deve essere fatta entro un anno dalla data in cui è stato trascritto l'atto. Il medesimo articolo 2929-bis, peraltro, continua poi estendendo l'applicabilità della disposizione anche al creditore anteriore che interviene nell'esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole. Dare e ricevere immobili in donazione, insomma, non è mai un'operazione tranquilla se le parti sono gravate da debiti. L'unico caso in cui tale operazione risulta vantaggiosa è quello della comunione di beni tra coniugi. Come noto, infatti, in caso di comunione i creditori di un coniuge possono in generale aggredire anche i beni di proprietà dell'altro. Tuttavia restano esclusi determinati beni, tra i quali quelli che l'altro ha ricevuto per donazione (così come quelli che ha ricevuto in eredità) quando nell'atto di liberalità (o di successione) non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione. |
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