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Data: 25/05/2016 15:00:00 - Autore: Donatella Squillace La sentenza 20769/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione ribadisce l'assenza di automatismi nell'applicazione delle misure cautelari e la necessità del previo vaglio, da parte del Giudice, della specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Con tale provvedimento, la Corte ricompone un contrasto di giurisprudenza formatosi in proposito tra una prima linea interpretativa che riteneva necessitata, in caso di indisponibilità di ausili elettronici, l'applicazione della custodia in carcere (Sez. 2, 19/06/2015, Candolfi, Rv. 264230; Sez. 2, n. 520 del 17/12/2014, dep. 2015, Borchiero, non mass.; Sez. 2, n. 46328 del 10/11/2015, Pappalardo, Rv. 265238), e un secondo orientamento che ritiene, invece, qualora il giudice riconosca come adeguata la misura degli arresti domiciliari, debba ritenersi implicitamente escluso che la permanenza in carcere sia giustificata, a prescindere dalla disponibilità di strumenti di controllo (Sez. 1, 10/09/2015, Quici, Rv. 264943; Sez. 2, Di Francesco, cit.; Sez. 2, n. 47413 del 29/10/2003, Bianchi, Rv. 227582). In particolare, se il Giudice viene investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. 'braccialetto elettronico', nel caso in cui si verifichi l'indisponibilità di tale ausilio elettronico, non è obbligatoria la sostituzione della misura richiesta con quella della custodia cautelare in carcere. Infatti, "gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275- bis, comma 1, cod. proc. pen., non configurano una misura autonoma", costituendo l'utilizzo del "braccialetto elettronico" semplicemente un più efficace mezzo di controllo applicabile alle misure già esistenti. L'utilizzo di tale mezzo elettronico è subordinato al consenso del soggetto sottoposto alla misura e, nel caso in cui tale consenso sia negato, il Giudice deve disporre obbligatoriamente la custodia cautelare in carcere. La "negazione del consenso è configurata, pertanto, come unica condizione ostativa, mentre la norma non contempla la carenza del dispositivo quale causa automatica di applicazione della custodia cautelare in carcere o, in senso opposto, della sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari "semplici"". La Corte ha precisato, quindi, che il Giudice, ove il "braccialetto elettronico" non possa essere utilizzato per cause tecniche o per indisponibilità dello stesso, deve valutare la fattispecie concreta, tenendo conto di due principi fondamentali: da un lato, l'intento del legislatore di evitare il sovraffollamento carcerario, riducendo il più possibile l'applicazione delle misure custodiali; dall'altro, il principio secondo il quale le misure cautelari debbono essere ispirate davvero al criterio del "minimo sacrificio per la libertà personale" (anche in applicazione delle sentenze CEDU in merito). Avvocato Donatella Squillace e-mail: donatella.squillace@libero.it
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