Data: 26/05/2016 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Il testamento olografo soggiace, nel nostro ordinamento, a specifici vincoli di forma.

Ciò non vuol dire tuttavia che, se in esso è indicata una data erronea, il giudice non possa mai intervenire a correggerla.

Come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 10613/2016, depositata il 23 maggio e qui sotto allegata, se il testamento olografo è viziato da errore materiale del testatore circa la data, dettato da distrazione, ignoranza o altra causa, il magistrato può rettificarla avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria. In tal modo egli rispetta il requisito essenziale dell'atto, che è quello della sua autografia.

Nel caso di specie, ad essere arrivata dinanzi ai giudici di legittimità era una controversia tra cugini in cui un uomo chiedeva che fosse annullato un testamento, successivamente pubblicato per atto di notaio, in quanto in esso mancava l'indicazione del luogo e della data. L'annullamento, a detta dell'attore, andava esteso anche alla parte aggiuntiva della scheda testamentaria, nella quale era riportata la data impossibile del 12-112-1990.

Già per i giudici del merito, però, tali doglianze non potevano reputarsi accoglibili, in quanto i due documenti costituivano nel loro insieme un unico testamento e non potevano essere considerati tra loro autonomi, mentre la data non poteva considerarsi impossibile ma solo il frutto di un'imperfezione grafica.

Con particolare riferimento alla data, anche per la Cassazione dall'errore che la ha colpita non può desumersi, in sé, l'invalidità del testamento. Infatti, pur non negando che il testamento olografo soggiace al requisito essenziale di forma rappresentato dalla completa indicazione della data, composta da mese, giorno e anno, i giudici hanno sottolineato che nel caso di specie tali tre elementi erano tutti sussistenti.

Semmai c'era solo l'apparenza di un'inesatta, in quanto impossibile, indicazione del mese.

Ciò premesso, corretta deve reputarsi anche la ricostruzione del giudice del merito circa l'effettiva data della sentenza, sorretta dal convincimento che la ripetizione del numero 1 fosse derivata solo dal voler ricalcare la cifra senza che invece possa reputarsi sussistente alcuna intenzione di indicare volutamente una data impossibile. La distanza tra il numero ripetuto due volte, infatti, era visibilmente inferiore rispetto a quella che separava le altre cifre della data.

Il cugino non può far altro che rassegnarsi.

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