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Data: 27/05/2016 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Va annullata la Circolare ACI n. 005/0007641/15 emessa in data 28 settembre 2015 sul passaggio al digitale, nella parte in cui sostituisce il rilascio del Certificato di Proprietà del veicolo con la Attestazione di presentazione formalità e senza possibilità di ottenere il Certificato in formato cartaceo neppure su richiesta della parte. Lo ha chiarito il TAR Lazio nella sentenza n. 5872/2016 (qui sotto allegata) che si è pronunciato sul ricorso di una società consortile per azioni che riunisce 1100 studi professionali per la consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto e che esercita anche le funzioni e le attività meglio conosciute come "Sportello Telematico dell'Automobile" di interazione con il Pubblico Registro Automobilistico. Parte ricorrente evidenzia che con la circolare impugnata l'ACI ha introdotto una "innovazione particolarmente significativa" consistente nella disposizione per cui il Certificato di Proprietà dell'auto "non sarà più stampato ma sarà prodotto digitalmente e conservato da ACI nei propri Archivi magnetici"; inoltre le procedure STA e Copernico non restituiranno più all'operatore PRA o STA il pdf del Certificato di Proprietà ma il pdf di una ricevuta dell'avvenuto espletamento delle formalità, recante le informazioni base della formalità stessa e tutti i riferimenti e codici di accesso per la visualizzazione del CDPD, mediante smartphone o altro dispositivo idoneo alla lettura del QR-code presente nella ricevuta, ovvero accedendo al sito web dedicato. Tutto ciò in asserita applicazione dell'art. 40 comma 1 del d.lgs n. 82/2005. In sostanza, il nuovo sistema creato attraverso la circolare inibisce agli uffici del PRA, agli uffici della Motorizzazione ed agli operatori STA privati di rilasciare il certificato di proprietà e quindi di attestare lo stato giuridico del veicolo, mentre consente l'emissione di una ricevuta priva dei dati occorrenti dello stato giuridico dei veicoli. Per il Collegio, il documento, modificando la disciplina del PRA e creando ex novo un sistema di certificazione della proprietà del veicolo costituito da una ricevuta di avvenuto espletamento di tutte le formalità, contenente un codice di accesso per la sola visualizzazione del detto certificato di proprietà, appare assolutamente non idoneo ad attestare lo stato giuridico del veicolo, come era ex lege il certificato di proprietà. Cioè in sostanza una semplice ricevuta di espletamento delle formalità burocratiche non può sostituire il certificato di proprietà di un autoveicolo. Anzi l'art. 43 del Codice dell'amministrazione digitale prescrive l'esatto contrario e cioè che i documenti informatici possono essere archiviati anche con modalità cartacee, con ciò dimostrandosi proprio l'erroneità e lo sviamento della motivazione recata dalla circolare laddove si specifica che "la stampa vanificherebbe la digitalizzazione del documento", posto che se il Certificato di proprietà può essere redatto in via informatica, non per questo se ne può a priori escludere il rilascio del formato cartaceo a chi lo richieda. L'esibizione di una semplice attestazione di presentazione di formalità, nelle varie circostanze in cui si renda necessaria la produzione del Certificato di proprietà, se con il CDP digitale si eliminano le possibilità di frodi legate alla riproduzione fisica del certificato, finisce però per sviare dalla natura e dagli effetti giuridici del Certificato stesso.
Anzi, l'attestazione di presentazione di formalità non fa altro che attestare o dimostrare che, ad esempio, in quel dato giorno è avvenuta la prima iscrizione di un veicolo nuovo presso il PRA, in quanto ciò consta all'Agenzia incaricata di ricevere tali informazioni, se poi anche l'attestazione è falsificata, come è ben possibile che accada, per cui risulta che tizio sia proprietario di un veicolo mentre invece non ne ha alcuno, neanche attraverso la ridetta attestazione si eliminano "le possibili frodi legate alla riproduzione fisica del certificato", né si raggiunge la dimostrazione della proprietà del veicolo, esattamente come contestato da parte ricorrente. |
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