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Data: 09/06/2016 16:00:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino Dott.ssa Floriana Baldino - Con un recente provvedimento (qui sotto allegato) il Presidente del Tribunale di Trani, con l'ausilio della scrivente, ha nuovamente bloccato un'asta nel corso di un'esecuzione immobiliare. Nuovamente, perché l'asta era al suo terzo tentativo e la medesima procedura esecutiva era già stata bloccata un'altra volta. Nel caso di specie, la procedura aveva avuto inizio a seguito di pignoramento richiesto da un istituto di credito in ragione del mancato pagamento, da parte di un cliente, delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile poi pignorato. Tuttavia, alle rate del mutuo (effettivamente pagate con ritardo dalle parti mutuatarie) erano stati applicati interessi moratori che superavano il tasso soglia e che, pertanto, non potevano che configurarsi come usurari. Più nel dettaglio, se è vero, come è vero, che ai fini del computo del tasso soglia non è consentito sommare gli interessi corrispettivi a quelli di mora, è anche vero che nel caso di specie i tassi non erano stati sommati: ad essere stati presi in considerazione, infatti, erano solo gli interessi moratori. Una riflessione si rende a questo punto opportuna: nonostante sia una pratica diffusa tra le banche quella di calcolare gli interessi di mora su tutta la rata scaduta (la quale, in quanto tale, già comprende gli interessi), non è tuttavia possibile dimenticare che la legge, in realtà, non dice affatto questo. Del resto, come stabilito anche dalla Cassazione nella nota sentenza n. 2072/2013, che richiama la precedente pronuncia dei giudici di legittimità numero 2593 del 20 febbraio 2003: "In ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, così che la convenzione, contestuale alla stipula del mutuo la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi su l'intera somma, integra un fenomeno anatocistico vietato dall'articolo 1283 cc. Con riferimento alla disciplina dell'articolo 1283 cc usi contrari non avrebbero potuto formarsi successivamente all'entrata in vigore del codice civile perché la natura della norma stessa, di carattere imperativo e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, impediva la realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo". Insomma: la ratio della normativa sull'usura, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 644 c.p. dalla L. 108/96, è quella di impedire che la banca, surrettiziamente, possa realizzare una "usura lecita" attraverso una maliziosa disciplina contrattuale. Si ricorda, da ultimo, che la concessione di un parere favorevole alla sospensione dei termini prevista a favore delle vittime di usura, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44/99, è da considerarsi obbligatoria per le procure e per nulla discrezionale, il tutto grazie anche all'interpretazione data alla legge dalla Corte Costituzionale nella oramai nota sentenza n. 192/2014 (leggi in merito: "Le sospensioni a favore delle vittime di usura"). |
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