Data: 28/05/2016 18:50:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Risponde il gestore del servizio autostradale, ex art. 2051 c.c., del danno provocato all'automobilista da un copertone abbandonato sulla carreggiata; il custode, per liberarsi dalla responsabilit� non dovr� solo dimostrare la propria diligenza nella custodia, ma dovr� provare che il danno � derivato da caso fortuito, che potr� consistere anche nella condotta di un terzo o del danneggiato stesso

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 10893/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo teso ad ottenere il risarcimento dei danni derivati da un sinistro in autostrada provocato dalla carcassa di uno pneumatico sulla carreggiata.

A detta del riocorrente, al fine di dimostrare che il sinistro era derivato da causa a essa non imputabile, il gestore della rete autostradale avrebbe dovuto provare di avere adempiuto ai propri obblighi di vigilanza, da non intendersi come passiva attesa di segnalazione, bens� come attivit� positiva. Cosa che la societ� suddetta non avrebbe fatto e non avrebbe neppure provato l'inevitabilit� e la imprevedibilit� del fatto. 

Si tratta di doglianza che convince gli Ermellini che ribaltano la decisione impugnata e accolgono il motivo di ricorso con cui l'uomo osserva che il giudice d'appello "avrebbe dovuto giudicare la responsabilit� della convenuta facendola discendere dall'esistenza o meno della prova dell'impossibilit� non imputabile della prestazione" ex articolo 1218 o "sull'esistenza o meno del caso fortuito" ex articolo 2051, comunque dovendo far gravare la prova dell'esistenza dell'esimente sulla convenuta stessa.
Nel caso di specie, al contrario, tale prova sarebbe stata "data per scontata dallo stesso giudicante sulla base di congetture che nulla hanno a che vedere col principio dell'inversione dell'onere della prova, prima enunciato e poi disatteso"

Ha sbagliato, in sostanza, il giudice del gravame a ritenere assertivamente che lo pneumatico fosse stato perduto "da un utente che precedeva sia pure di poco l'autovettura" dell'appellante, ritenendo non responsabile il custode appunto per tale "brevit� del tempo trascorso".
� evidente che, in tal modo, viene messo in discussione l'onere della prova: posto che non emerge alcun elemento probatorio in tal senso, bens� soltanto un argomento meramente ipotizzante che l'oggetto fosse "finito lungo la striscia di asfalto solo pochi istanti prima che il danneggiato lo investisse.

In tal modo il giudice d'appello ha invertito l'onere di prova, liquidando come prova negativa quella che d'altronde � la prova di un elemento positivo, cio� del caso fortuitoe giungendo, in sostanza, a gravare il danneggiato di un onere probatorio pi� ampio di quello a lui imposto dalla legge, proprio perch� erroneamente assorbente l'onere probatorio del custode: sarebbe stato il danneggiato, in ultima analisi, a dovere dimostrare quando e da chi fosse stato lasciato sul manto stradale l'oggetto che ha causato il suo danno, laddove, secondo l'articolo 2051 c.c., nel caso di responsabilit� oggettiva, il danneggiato deve dimostrare soltanto l'esistenza dell'elemento danneggiante e il nesso causale tra questo e il suo danno.

Infatti, precisano i giudici, la responsabilit� per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perch� possa configurarsi in concreto � sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone n� implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositarlo, e funzione della norma �, d'altro canto, quella di imputare la responsabilit� a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalit� d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. 

Ne consegue che tale tipo di responsabilit� � esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso pi� ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non gi� ad un comportamento del custode (che � irrilevante) bens� al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne � fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilit� e dell'inevitabilit�. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilit�, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Pertanto, a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, � configurabile la responsabilit� per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilit� di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. 

Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode � tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilit� civile, la necessit� di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potr� configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attivit� di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestivit� dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

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