Data: 27/05/2016 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Non conta che le norme della stepchild adoption siano state stralciate dal testo della legge Cirinnà sulle unioni civili, che tra pochi giorni entrerà in vigore, a prevalere sono comunque i legami. È questo il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello di Torino che oggi con due sentenze diverse ha dato via libera all'adozione da parte di due donne dei figli delle rispettive partner.

La vicenda ha per protagoniste due coppie, sposatesi in Islanda e in Danimarca, che avevano richiesto, rispettivamente, di poter adottare il figlio di cinque anni della compagna e le figlie nate con inseminazione artificiale.

In entrambi i casi, le domande in primo grado erano state respinte, ma il procuratore generale di Torino, Giulio Toscano, aveva dato parere favorevole all'adozione, sulla base dell'interpretazione dei casi particolari di adottabilità contemplati dalla legge vigente per le persone non coniugate con il genitore.

E la Corte d'Appello torinese (presidente Carmen Mecca, giudice estensore Federica Lanza) abbraccia in pieno, motivando il proprio sì alle richieste di stepchild adoption, col fatto che ad imporsi è "assai semplicemente, la tutela di una situazione di fatto".

Prendendo atto delle relazioni che evidenziano le condizioni positive di crescita dei minori, sereni "ben accuditi e in un ambiente familiare lieto" per i giudici è applicabile al caso di specie la legge 184 del 1983, non potendo diversamente tutelare i diritti dei minori.

I giudici si spingono anche oltre richiamando i principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (ribaditi peraltro dalla Cassazione nel 2015), la quale fornisce "una definizione del concetto di vita familiare fondamentalmente ancorata ai fatti" considerando meritevoli di tutela non le condizioni giuridiche bensì "i rapporti, i legami, la convivenza".

La definizione di vita familiare – si legge infatti – "non è subordinata all'accertamento di un determinato status giuridico quanto piuttosto all'effettività dei legami". E nessun rilievo può avere, "la circostanza che il nucleo familiare sia formato da una unione affettiva eterosessuale ovvero tra le persone dello stesso sesso".


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