Data: 29/05/2016 20:20:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche un basolo sconnesso pu� costituire insidia stradale e se il pedone ci inciampa e cade ha diritto al risarcimento del danno. E trattandosi di una anomalia "non fisiologica" ma "patologica" della strada va escluso che debba essere il danneggiato a dimostrare l'impossibilit� di avvedersi del basolo "semovente" sulla strada. Sar� il comune a dover dimostrare (per abdare esente da responsabilit�) che il pedone ha violato le elementari regole di prudenza.
Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo, terza sezione civile, nella sentenza n. 2876/2016 pubblicata il 25 maggio (giudice monocratico Davide Romeo), che ha accolto il ricorso dell'infortunato a cui il Comune dovr� risarcire oltre 4.100,00 euro.
Il giudice siciliano afferma che in una comunit� mediamente civilizzata appare giustificato aspettarsi un andamento almeno tendenzialmente regolare della strada.
Indubbiamente incidenti del genere possono avvenire anche per una condotta colposa dell'utente, ma � l'amministrazione a doverlo dimostrare.
In sostanza, per esimersi da responsabilit� l'ente locale avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, ovverosia la violazione da parte del pedone delle regole di accortezza che gli avrebbero consentito di accorgersi dell'insidia.
Nella fattispecie il Tribunale ha applicato le Tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico specificando che queste garantiscono l'equit� di trattamento risarcitorio in tutto il Paese in attesa di un'unica tabella da poter applicare uniformemente.

Tutte le notizie