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Data: 28/05/2016 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Sanzioni fino a 2.400 euro per chi non comunica l'utilizzo dei voucher e obbligo per i datori di lavoro di comunicare con sms l'inizio della prestazione. Ma non solo. I contratti di solidarietà già in corso si trasformeranno in "espansivi" a patto che la riduzione dell'orario di lavoro non superi quella concordata. Sono questi i principali correttivi al Jobs Act contenuti nella bozza di decreto legislativo che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri la prossima settimana (forse già lunedì), come annunciato ieri dallo stesso ministro del lavori Poletti, a margine della firma del protocollo contro il caporalato con i ministri dell'interno e dell'agricoltura.
La stretta sui voucherIl decreto mira a correggere i quattro provvedimenti di riforma del 2015, prevedendo, innanzitutto, una vera e propria stretta sui voucher, al fine di frenarne l'uso distorto, teso a mascherare, come denunciato dai sindacati, i rapporti di lavoro subordinato. Due le principali modifiche contenute: la prima, che introduce la tracciabilità dei buoni, stabilisce che i datori di lavoro che ricorrono allo strumento devono "almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione' (in luogo degli attuali 30 giorni) comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, tramite sms o posta elettronica, i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione; la seconda, di carattere sanzionatorio, commina una multa da 400 a 2400 euro per chi viola gli obblighi di comunicazione previsti, in relazione a ciascun lavoratore per cui sono stati omessi. A rimanere invariati invece saranno i limiti dei 7mila euro per la prestazione complessiva e di 2mila per quella svolta per ogni committente (fatta eccezione per l'agricoltura, dove si applica solo il primo).
I contratti espansiviL'altra grande novità del decreto riguarda i contratti di solidarietà, siglati tra azienda e sindacati per evitare i licenziamenti. Quelli già in corso (da almeno 1 anno o stipulati prima del gennaio 2016) potranno essere trasformati in contratti di solidarietà "espansivi" a condizione "che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata'. Viene stabilito, in particolare, che ai lavoratori 'spetta un trattamento di integrazione salariale, di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria'. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori potranno beneficiare dell'accredito figurativo, al fine di non essere penalizzati.
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