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Data: 29/05/2016 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Via libera al cd. part time agevolato, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, approvata definitivamente il 22 dicembre che così introdotto un'interessante misura tesa a realizzare la c.d. "flessibilità in uscita" (per approfondimenti: Legge di stabilità 2016: cos'è e come funziona il part-time agevolato). Si tratta della possibilità di ridurre l'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60 per cento, offerta ai dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del Decreto Ministeriale 7 aprile 2016. La disciplina ha trovato compiuta attuazione con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2016, "Incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, il 18 maggio scorso. Ha fatto seguito la Circolare Inps 90/2016 (qui sotto allegata) pubblicata il 26 maggio recante disposizioni sul "part-time agevolato" diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento. La Circolare evidenzia che il beneficio ha la duplice finalità di mitigare l'impatto dell'allungamento dell'età di pensionamento disposto dall'art. 24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 ed, in connessione, accrescere l'offerta potenziale di posti di lavoro da parte del sistema. Requisiti soggettiviIl diritto all'accesso al "part-time agevolato", previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori che siano, al momento della richiesta, titolari di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (es. F.p.l.s., F.p.s.p, etc.) o alle forme sostitutive o esclusive della medesima (gestioni ex Inpdap, etc.); che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo. Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Il beneficio può essere utilizzato, come precisato dalla circolare Inps anche dai dipendenti degli studi professionali. La circolare evidenzia anche che la tipologia contrattuale del "rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato" deve essere compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale. Come funzionaL'accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l'ammontare massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l'erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell'anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Per quantificare il "bonus" da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, terrà conto dell'assetto contributivo relativo all'ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto "bonus" va adeguata. La durata del beneficio sarà pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il beneficio cesserà, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo. La fruizione del beneficio viene mantenuta in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzioni di continuità. Come accedere Il procedimento di ammissione al beneficio si articola in due fasi: quella di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e quella di presentazione dell'istanza da parte del datore di lavoro all'Istituto. Nell'ambito delle suddette fasi rispettivamente il lavoratore ed il datore di lavoro saranno tenuti a svolgere una serie di adempimenti. Per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato sarà necessaria l'acquisizione della certificazione idonea a comprovare, per il lavoratore, l'avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. La certificazione andrà richiesta all'Inps tramite istanza inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito www.inps.it attraverso l'utilizzo del PIN dispositivo ovvero utilizzando l'assistenza degli enti di patronato. Acquisita la predetta certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro potranno stipulare un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", i cui effetti decorreranno dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda. La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la predetta data (di accesso al beneficio) e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per l'ammissione al beneficio sarà cura del datore di lavoro inoltrare la relativa domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato "PT-284", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it L'Istituto effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e, sulla base delle verifiche effettuate, e comunque entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'istanza, accoglie o rigetta la medesima. La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo come sopra indicati.
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