Data: 30/05/2016 20:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Se l'avvocato che presta difesa con il gratuito patrocinio non vuole restare a mani vuote deve presentare la richiesta di pagamento dei compensi prima della chiusura del giudizio. In caso contrario, il giudice non pu� pi� provvedervi e dovr� instaurarsi altro procedimento ordinario o ingiunzione. A ribadire l'effetto di una delle novit� introdotte dalla legge di Stabilit� 2016 (vai al focus sull'argomento), � il tribunale di Milano con un recente decreto (del 22 marzo 2016, qui sotto allegato, giudice estensore Giuseppe Buffone).

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L'ultima finanziaria ricorda, infatti, il giudice ha introdotto modifiche al patrocinio a spese dello Stato che si applicano anche ai processi in corso, in quanto la norma ex art. 83 comma terzo bis del testo unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) ha "natura processuale".

In virt� di tale norma, il decreto di pagamento "emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

L'avvocato dunque deve ricordarsi di presentare la rituale istanza per la liquidazione dei propri compensi per tempo, in quanto una volta pronunciato il provvedimento che chiude il giudizio davanti a s�, le cose si complicano.

Il giudice infatti � si legge nel provvedimento "si spoglia della potestas decidendi e non pu� pi� provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere". Ed invero, la giurisprudenza, in casi analoghi, si � espressa nel senso che "l'eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. n. 18204/2008; Cass. 11418/2003).

Per cui, � opportuno procedere tempestivamente con la presentazione dell'istanza, altrimenti il difensore cui il compenso non sia stato liquidato nel corso del processo, pur non decadendo dal relativo diritto, dovr� "richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento".


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