Data: 30/05/2016 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Via libera dal Senato al disegno di legge che introduce il reato di depistaggio, con pene detentive fino a 12 anni per i pubblici ufficiali.

Il ddl, approvato il 26 maggio scorso con 170 s� (3 astenuti e un solo voto contrario) nel testo unificato della commissione (qui sotto allegato), torna ora alla Camera per il s� definitivo, che dovrebbe arrivare entro l'estate, secondo le previsioni degli stessi fautori della proposta.

Ecco cosa prevede il nuovo reato di "frode in processo penale e depistaggio":

- Il ddl sostituisce l'attuale art. 375 del codice penale, introducendo il reato di "frode in processo penale e depistaggio" che punisce, con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato "il pubblico ufficiale o l'in- caricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; b) richiesto dall'autorit� giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informa- zioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ci� che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito";

- La pena � aumentata da un terzo alla met� se il fatto � commesso "mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento";

- La reclusione sale da 6 a 12 anni se i fatti sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di associazioni sovversive con finalit� terroristiche, attentato contro il presidente della Repubblica o contro la Costituzione, devastazione, saccheggio e strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, strage e associazioni segrete (ecc.), ma anche per i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai procedimenti per reati pi� gravi;

- La pena � diminuita invece dalla met� fino ai 2/3 nei confronti di colui che "si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonch� per evitare che l'attivit� delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori � ovvero per chi aiuta � concretamente l'autorit� di polizia o l'autorit� giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto dell'inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori";

- La condanna alla reclusione, superiore a tre anni, comporta altres� l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; le pene si applicano anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato sono cessati dall'ufficio o dal servizio;

- Giro di vite infine sulla frode processuale ex art. 374 c.p., oggi punita con il carcere da 6 mesi a tre anni, che sar� sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni.


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