Data: 31/05/2016 15:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice

di Luigi del Giudice - L' articolo 583 del codice penale stabilisce che la lesione personale � gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

2) la perdita di un senso; 

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacit� di procreare, ovvero una permanente e grave difficolt� della favella; 

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Con riferimento al punto 4) la Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 21394 del 23 maggio 2016 (qui sotto allegata), ha ritenuto sussistere la relativa aggravante, anche nel caso di cicatrice profonda, lunga dieci centimetri e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare.

In particolare richiamando diverse pronunce della stessa Corte � stato ribadito il principio secondo il quale in tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la pi� grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarit�, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilit�

Inoltre nella medesima sentenza la Cassazione si � pronunciata sulla circostanza aggravante dei futili motivi ritenendoli sussistere ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levit�, banalit� e sproporzione, rispetto alla gravit� del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, pi� che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.

Pertanto non � possibile parlare di futili motivi, laddove, come nel caso di specie, la motivazione, in un contesto non limpido in cui affiorano vecchi rancori tra le parti e un non chiarito confronto fisico tra le stesse, ruota attorno all'assenza di una plausibile ragione per dar luogo alla condotta tenuta. 



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