Data: 23/01/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
L'art. 74 del D.P.R. n. 915 del 1978, nel disciplinare il diritto alla indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico di guerra, ha previsto - al comma 10 - che detto emolumento aggiuntivo non spetta "a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni". Successivamente il D.P.R. n. 834 del 1981, all'art. 1, comma 4, ha disposto l'abrogazione del menzionato art. 74 con effetto dal 1° gennaio 1982, stabilendo (al comma 5) che "gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conferiti ai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile". Ha, inoltre, reiterato (al comma 6) la disposizione già recata dall'art. 74, comma 10, del D.P.R. n. 915/1978, prevedendo la non spettanza dell'assegno personale non reversibile nell'ipotesi di fruizione di altra pensione o retribuzione comunque collegate con le variazioni dell'indice del costo della vita. E' pacifica, pertanto, la non spettanza dell'assegno in parola trattandosi di ipotesi di percezione di altra pensione. Osserva, preliminarmente, il Collegio che nessun effetto diretto discende, nel caso all'esame, dalle sentenze di incostituzionalità rese dal giudice delle leggi in materia di cumulo dell'indennità integrativa speciale (vedi, in particolare, la n. 566 del 1989 e la n. 204 del 1992), trattandosi di pronunce che hanno annullato soltanto le disposizioni recate in materia di pensioni ordinarie dall'art. 99 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dall'art. 17 della legge n. 843 del 1978...... Corte dei Conti Appello, Sentenza 19 ottobre 2004 n° 353
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